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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 100

Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2024)
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Testo in vigore dal: 6-8-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la  disciplina  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto il decreto legislativo 2  settembre  1997,  n.  313,  recante
norme in materia di imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 3, comma 136, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, con il quale si stabilisce che,  per  la  semplificazione  e  la
razionalizzazione  delle  procedure   di   attuazione   delle   norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   tenuto   conto
dell'adozione  di  nuove  tecnologie  per   il   trattamento   e   la
conservazione delle informazioni e  del  progressivo  sviluppo  degli
studi di settore; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 1998; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                Dichiarazioni e versamenti periodici 
 
  1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la
differenza  tra  l'ammontare  complessivo  dell'imposta  sul   valore
aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle  annotazioni
eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni  imponibili,  e  quello  dell'imposta,
risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai  beni
ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui
e' in possesso e  per  i  quali  il  diritto  alla  detrazione  viene
esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo  19  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633.  Entro  il
medesimo termine di cui al periodo precedente puo' essere  esercitato
il diritto alla detrazione  dell'imposta  relativa  ai  documenti  di
acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello
di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti  di
acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno  precedente.  Il
contribuente, qualora  richiesto  dagli  organi  dell'Amministrazione
finanziaria, fornisce gli elementi in base ai  quali  ha  operato  la
liquidazione periodica. 
  1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1,  ultimo  periodo,  si
applicano anche ai soggetti di cui all'articolo  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. 
  1-ter. Resta ferma  la  possibilita'  per  gli  aventi  diritto  di
presentare istanza di rimborso infrannuale. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. 
  2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. 
  3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente regolamento,  il  contribuente  che  affida  a
terzi la tenuta della contabilita'  e  ne  abbia  dato  comunicazione
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente  nella  prima
dichiarazione annuale presentata  nell'anno  successivo  alla  scelta
operata puo' fare riferimento, ai fini del calcolo  della  differenza
di  imposta  relativa  al  mese  precedente,   all'imposta   divenuta
esigibile nel  secondo  mese  precedente.  Per  coloro  che  iniziano
l'attivita,  l'opzione  ha   effetto   dalla   seconda   liquidazione
periodica. 
  4. Entro il termine stabilito nel comma 1,  il  contribuente  versa
l'importo della differenza  nei  modi  di  cui  all'articolo  38  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.  Se
l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il  versamento  e'
effettuato insieme a quello relativo al mese  successivo  e  comunque
entro il 16 dicembre dello stesso anno. ((Il versamento  relativo  al
mese  di  dicembre  e'  effettuato  entro  il  giorno  16  del   mese
successivo.)) PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999,  N.  542.
(5) 
  5. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  2-bis,  2-ter  e  4  si
applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33  e
73, primo comma, lettera e), e  74  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  633  del  1972,  con  riferimento  ai
termini ivi stabiliti. (3) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma
4)  che  gli  effetti  delle  presenti  modifiche   decorrono   dalle
liquidazioni relative al 2002. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 ha disposto (con l'art. 9, comma  3)
che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalle somme dovute
con  riferimento  alle  liquidazioni  periodiche  relative   all'anno
d'imposta 2024.