stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 marzo 1998, n. 88

Norme sulla circolazione dei beni culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 25-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
nascondi
  • Articoli
  • RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO
    DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA
    DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993

    Sezione I
    Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno Stato
    membro dell'Unione europea
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Azione di restituzione dei beni culturali
    usciti illecitamente dall'Italia
  • 9
  • 10
  • NORME DI ESECUZIONE
    DEL REGOLAMENTO CEE
  • 11
  • 12
  • 13
  • NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI
    ILLECITAMENTE SOTTRATTI
  • 14
  • 15
  • 16
  • MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • NORME FINALI
  • 25
  • 26
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-4-1998 al: 10-1-2000
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Denominazioni
1. Nella presente legge si intendono:
b) per "Ministro" e "Ministero", rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali;
c) per "legge n. 1089", la legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;
d) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il regolamento (CEE) n. 3911 /92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2 serie speciale - n. 17 del 1 marzo 1993. Lo stesso è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996.
- La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 74 del 27 marzo 1993, ed è stata modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 60 il 1 marzo 1997.
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939.
- L'art. 36 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317 dispone:
"Art. 36. - Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri".