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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 12 novembre 1997, n. 521

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-4-1998
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Testo in vigore dal:  24-4-1998

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato approvato il codice della navigazione;
Visto l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture negli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, commi 188 e 191, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di gestione degli aeroporti;
Considerato che ai sensi del citato articolo 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per la costituzione delle suddette società di gestione, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1992, n. 498;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, recante il regolamento sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, in attuazione dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 498 del 1992;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con il quale è stata prevista l'anticipata occupazione del demanio aeroportuale da parte dei soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali anche in regime precario;
Rilevato che si rende necessario definire la disciplina delle costituende società di capitale, con particolare riguardo ai criteri di scelta dei possibili soci, ai rapporti tra le società stesse e l'amministrazione nonché alle forme di controllo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997 e apportati i conseguenti adeguamenti;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 16 ottobre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità
1. Il regolamento disciplina la gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali aperti al traffico civile attualmente gestiti, anche in parte, dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato.
2. Il regolamento ha la finalità di definire:
a) le modalità di costituzione delle società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali, determinando in particolare, la forma giuridica, i criteri per la scelta dei soci pubblici e privati, le modalità di collocazione dei titoli sul mercato, la riserva di nomina di amministratori e sindaci da parte dell'ente pubblico interessato, l'entità del capitale sociale, i rapporti tra soci pubblici e privati, le forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi;
b) i criteri per l'affidamento delle concessioni delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale costituite secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e i rapporti intercorrenti tra la pubblica amministrazione e i soggetti affidatari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca: "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione".
- Il testo del comma 13 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:
"13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498".
Il termine per la costituzione di apposite di società di capitale, previsto dalla suddetta disposizione, da ultimo, è stato differito al 31 dicembre 1997 dall'art. 2, comma 191, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza), è il seguente:
"Art. 1. - Il termine di cui all'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il termine per la costituzione delle società di cui al primo e secondo periodo dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è prorogato al 30 giugno 1996. Alle medesime società possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici dell'IRI delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale previsto da disposizioni vigenti.
1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
1-quarter. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'art. 10, comma 13, legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economicofinanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'art. 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un limite massimo di quaranta anni.
1-quinquies. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'art. 10, comma 13, legge 24 dicembre 1993, n. 537, è subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:
a) assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;
b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'art. 10, comma 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.
1-septies. Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-sexies del presente articolo è subordinato alla verifica del mantenimento dei livellil di occupazione nell'aeroporto e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore.
2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.
3. Dal 1 gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e comunque non oltre il 31 ottobre 1995 i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori.
4. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute in bilancio per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.
5-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilità del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 sul quale sono versati i proventi di cui al successivo comma 5-ter, con esclusione quindi di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.
5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi deIl'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.
6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche alla approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373), comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.
6-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonché di salvaguardia dei livelli occupazionali.
6-ter. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento da parte degli enti e società di gestione di interi complessi aeroportuali, dell'imposta erariale istituita dall'art. 10, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, anche in deroga alla normativa vigente in materia di contabilità di Stato.
6-quater. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione".
- L'art. 2, comma 191, della citata legge n. 662/1996 ha differito i termini di cui all'art. 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 251/1995, convertito, con modificazioni, della legge n. 351/1995, rispettivamente al 30 giugno 1997 e al 31 dicembre 1997.
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), è il seguente:
"1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;
b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;
c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;
d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi".
- Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, reca: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni".
- Il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, reca: "Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali".
- Il testo dell'art 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), è il seguente:
"Art. 17 (Anticipata occupazione del demanio aeroportuale). - 1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'art. 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'art. 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976, come determinato dall'art. 7, secondo comma, della medesima legge.
3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.
4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".