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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. 79

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-4-1998
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Testo in vigore dal:  23-4-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta della commissione paritetica;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 24 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Impianti a fune
1. Tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di impianti a fune appartenenti a qualunque tipo, e di trasporti a mezzo di tali impianti sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta.
2. Sono compresi nella competenza della regione autonoma Valle d'Aosta tutti gli impianti a fune ed i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e merci, soggetti a concessione od autorizzazione ed effettuati a mezzo di essi, che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, anche se parte del percorso è sito in altra regione o Stato confinante.
3. Le funzioni amministrative concernenti gli impianti che si trovano in parte sul territorio di altra regione sono esercitate d'intesa con gli organi che in questa sono titolari delle medesime.
4. Le modalità di svolgimento dei relativi servizi sono stabilite ai sensi del comma 3.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".