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LEGGE 30 marzo 1998, n. 61

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1998
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vigente al 09/09/2024
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Testo in vigore dal: 1-4-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge 30  gennaio  1998,  n. 6,  recante  ulteriori
interventi  urgenti in  favore delle  zone terremotate  delle regioni
Marche e  Umbria e  di altre  zone colpite  da eventi  calamitosi, e'
convertito in legge  con le modificazioni riportate  in allegato alla
presente legge.
  2. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 30 marzo 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                    Napolitano,              Ministro
                                  dell'interno      e      per     il
                                  coordinamento    della   protezione
                                  civile
                                   Costa,    Ministro    dei   lavori
                                  pubblici
 Visto, il Guardasigilli: Flick
          Avvertenza:
            Il decreto-legge 30   gennaio  1998,  n.  6,  e'    stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          24 del 30 gennaio 1998.
            A norma dell'art.  15, comma 5, della legge  23    agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le modifiche apportate  dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal giorno  successivo a quello della sua
          pubblicazione.
            Il testo del  decreto-legge coordinato con la   legge  di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 87. Detto testo   sara'   ripubblicato,
          corredato  delle  relative  note,  nella Gazzetta Ufficiale
          del giorno 30 aprile 1998.