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DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal: 15-4-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo  1, comma  138, della legge  23 dicembre  1996, n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi  diretti  a  riordinare  la  disciplina  del  trattamento
economico spettante ai dipendenti  delle pubbliche amministrazioni in
servizio all'estero, nonche' ad  aggiornare le altre disposizioni del
decreto  del Presidente  della Repubblica  5 gennaio  1967, n.  18, e
successive  modificazioni ed  integrazioni,  comunque attinenti  alla
materia del trattamento economico;
  Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  ha prorogato  il  termine  per l'esercizio  della  delega al  28
febbraio 1998;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
  Visti i  pareri delle  competenti commissioni parlamentari,  che si
sono pronunciate a  norma dell'articolo 1, comma 142,  della legge 23
dicembre 1996,  n. 662, rispettivamente la  IV commissione permanente
del Senato in data 28 gennaio 1998, la VII commissione permanente del
Senato in  data 10 febbraio  1998, la III commissione  permanente del
Senato in data  12 febbraio 1998, la XI  commissione permanente della
Camera dei deputati in data 11 febbraio 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 1998;
  Sulla proposta del Ministro degli  affari esteri, di concerto con i
Ministri del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
della difesa,  della pubblica  istruzione e dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica e della sanita';
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  143 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 143  (Congedi e  permessi al personale  all'estero). -  1. La
durata del congedo ordinario o  delle ferie del personale in servizio
all'estero e' aumentata,  per le necessita' inerenti  al servizio, di
un  decimo,  in  relazione  al  periodo  di  effettivo  servizio  ivi
prestato.
  2. Per  il personale in servizio  nelle sedi disagiate e  in quelle
particolarmente  disagiate  di cui  all'articolo  144,  i periodi  di
congedo  ordinario annuale  o di  ferie stabiliti  per gli  impiegati
civili dello Stato,  modificato secondo il disposto  del primo comma,
sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.
  3. Il  congedo ordinario e  le ferie sono irrinunciabili  e possono
essere fruiti anche in periodi  di diversa durata compatibilmente con
le esigenze di servizio.
  4. Il  congedo ordinario e  le ferie possono essere  interrotti per
motivi di servizio su disposizione del Ministero.
  5.  I periodi  di congedo  ordinario e  di ferie  comprensivi degli
aumenti di cui  al presente articolo possono essere  cumulati fino ad
un massimo di quattro mesi.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
            "Art.  76.  - L'esercizio della  funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo  se non con  determinazione
          di    principi  e  criteri  direttivi  e soltanto per tempo
          limitato, e per oggetti definiti".
             - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
            "Art. 87. -  Il Presidente della Repubblica e' il    capo
          dello Stato rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Con siglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  L'art.    1, comma 138, della  legge 23 dicembre 1996,
          n. 662,  che  reca:  "Amministrazione    del  patrimonio  e
          contabilita'  generale dello Stato" e' il seguente:
            "138.  Il Governo  e' delegato ad emanare, entro  quattro
          mesi dalla data di   entrata  in  vigore  della    presente
          legge,  uno  o    piu'  decreti  legislativi    diretti   a
          riordinare   la   disciplina   del   trattamento  economico
          spettante ai dipendenti  delle pubbliche amministrazioni in
          servizio  all'estero,  nonche'  ad    aggiornare  le  altre
          disposizioni del decreto  del Presidente  della  Repubblica
          5  gennaio    1967, n.   18, e successive  modificazioni ed
          integrazioni,    comunque  attinenti    alla  materia   del
          trattamento  economico,   ricorrendo ad atti regolamentari,
          sulla  base dei  seguenti  principi e   criteri   direttivi
          per   quanto concerne il personale dipendente dal Ministero
          degli affari esteri:
            a)  il  provvedimento    non  dovra'   comportare   oneri
          aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997;
            b)  durante  il servizio all'estero   tutti i dipen denti
          percepiranno un'apposita indennita' che  non  ha  carattere
          retributivo,  commisurata,  per    ciascun    postofunzione
          previsto   negli  oganici  degli  uffici all'estero,  e  in
          riferimento  al  servizio da svolgere, al costo della vita,
          al costo degli affitti, al  numero dei familiari a  carico,
          agli   oneri  scolastici    e  sanitari  e    a  condizioni
          ambientali  di eventuale rischio e disagio;
            c) per le  categorie da individuare con i decreti  stessi
          si dovra' prevedere anche   un assegno per   gli  oneri  di
          rappresentanza  tenendo conto della normativa vigente negli
          altri paesi dell'Unione europea;
            d)  le    indennita',  determinate  secondo    criteri  e
          modalita'      che   ne  assicurino  la  trasparenza  della
          struttura, devono essere corrisposte in valuta locale  o in
          altra valuta straniera secondo  un rapporto  di  ragguaglio
          da  stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle
          variazioni del costo della vita si terra' conto, per quanto
          possibile e  comunque  nei  limiti   delle   disponibilita'
          finan  ziarie,  dei meccanismi e  dei livelli  che regolano
          la  stessa materia  nei paesi dell'Unione europea".
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967, n. 18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione  degli
          affari esteri".
            - L'art.  42, comma 1,  della legge 27  dicembre 1997, n.
          449,  che  reca  "Misure    per  la   stabilizzazione della
          finanza pubblica"  e' il seguente:
            "1.  Il termine  di  cui  all'art. 1,  comma  138,  della
          legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  e'  differito  al  28
          febbraio 1998".
            -  L'art.  1,  comma  142, della citata legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' il seguente:
            "142. Gli schemi dei decreti di cui  al  comma  138  sono
          sottoposti  al  parere   delle   competenti     Commissioni
          parlamentari,   che   dovranno  pronunciarsi  entro  trenta
          giorni".