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LEGGE 13 marzo 1998, n. 50

Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa.

note: Entrata in vigore della legge: 19/3/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-3-1998 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, in attesa della disponibilità di maggiori aliquote di personale dei contingenti di leva da ammettere a prestare servizio quali ausiliari della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, le disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, concernenti l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nelle province della Sicilia, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 1998. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi altresì le disposizioni per l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nella provincia di Napoli, di cui al decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge 28 agosto 1997, n. 282.
2. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di consentire il completamento della graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri al Corpo di polizia penitenziaria, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Per la copertura dei posti disponibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 479 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 579 del 1996, e di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 40.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 7.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 21.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, reca: "Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata".
- Il D.L. 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge 28 agosto 1997, n. 282, reca: "Impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli".
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto di commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie".
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del D.L. 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria):
"Art. 1 (Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento). - 1.
L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e duecento unità di personale femminile.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decretolegge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.
3. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.
4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.
5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 (Regolamento recante norme per l'immis sione di volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana):
"3. L'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di organico, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10 e le seguenti percentuali:
a) Arma dei carabinieri ................... 60%".
b) Guardia di finanza ..................... 60%".
c) Corpo militare della Croce rossa ....... 100%".
d) Polizia di Stato ....................... 35%".
e) Corpo di polizia penitenziaria ......... 50%".
f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco ... 35%".
g) Corpo forestale dello Stato ............ 35%".