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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 1997, n. 518

Regolamento recante norme sull'espletamento di funzioni ispettive nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1998
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  2-4-1998

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che occorre definire le specifiche procedure con cui, in relazione alle peculiari esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i dirigenti del ruolo tecnico antincendi possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al fine dell'espletamento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1 ottobre 1996, con decreto del direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo, vengono annualmente individuati gli uffici, le strutture ed i settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da sottoporre a verifica sulla base delle esigenze emerse nel corso dell'anno precedente.
2. Gli ispettori possono, inoltre, essere incaricati di svolgere la propria opera anche nei confronti di ogni altro ufficio o settore di attività che si ritenga di sottoporre a verifica, anche in relazione a quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609:
"7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale.
Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
- Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 8
dicembre 1970, n. 996:
"Art. 8. - La Direzione generale dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di ''Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendì'.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, è costituito secondo il seguente ordinamento:
a) ispettore generale capo del Corpo;
b) servizio tecnico centrale;
c) scuole centrali antincendi e di protezione civile;
d) centro studi ed esperienze;
e) ispettorati regionali o interregionali;
f) comandi provinciali;
g) distaccamenti e posti di vigilanza;
h) colonne mobili di soccorso.
Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.
L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attività degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui è responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; è chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. È membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. È componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile.
Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attività dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonché il controllo sull'attività dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformità di applicazione e di indirizzo interpretativo.
In caso di pubblica calamità, l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovraintende altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, vedi in nota alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
" h) verificano e controllano le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi".