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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 settembre 1997, n. 515

Regolamento recante norme di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri e del tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1998
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  27-3-1998

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", che all'articolo 3, comma 14, prevede l'emanazione di norme regolamentari in materia di pensioni in regime internazionale che fissino "le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi";
Vista la decisione n. 105 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che fissa le modalità di accertamento delle variazioni degli importi tra gli Stati membri dell'Unione europea;
Visto l'articolo 107 del regolamento CEE n. 574/72 che determina il tasso di conversione delle monete per l'applicazione del citato articolo 50 del regolamento CEE n. 1408/71;
Viste le determinazioni adottate in data 2 dicembre 1996 dalla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 12270/PGIi133 del 22 maggio 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di accertamento degli importi pensionistici esteri
1. Al fine di permettere il ricalcolo annuale delle integrazioni al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale, di cui all'articolo 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le competenti istituzioni italiane, nell'ambito della collaborazione amministrativa prevista dalla normativa comunitaria e internazionale di sicurezza sociale, acquisiscono, ove possibile in via telematica, dalle istituzioni competenti straniere gli importi delle prestazioni da esse dovute, ivi incluse le variazioni intervenute, al 1 gennaio di ogni anno.
2. Nel caso di difficoltà di attuazione di tali procedure, le istituzioni competenti italiane acquisiscono direttamente dai pensionati apposite dichiarazioni di responsabilità, fatte salve le verifiche che si ritenessero necessarie da parte delle istituzioni medesime.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatatorio e complementare), recita:
"14. Il terzo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:
''Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia, da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eecedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesorò'".
- La decisione n. 105 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'art. 50 del regolamento CEE n. 1408/71 recita:
"DECISIONE n. 105
del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'art. 50
del regolamento (CEE) n. 1408/71
La commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, Visto l'art. 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, a norma del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio;
Considerando che in una rigida applicazione del combinato disposto degli articoli 50 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'istituzione che versa un complemento in virtù dell'art. 50 precitato dovrebbe ricalcolare tale complemento ogniqualvolta intervenga una rivalutazione di una delle prestazioni dovute ai beneficiari, a motivo dell'aumento del costo della vita, della variazione del livello dei salari o di altre cause di adeguamento;
Considerando che è materialmente impossibile alle istituzioni di assicurazione pensioni di taluni Stati membri di procedere con una tale frequenza a detti calcoli;
Considerando che i nuovi calcoli non possono che avere l'effetto di ridurre il complemento;
Considerando che, se da un lato si ottenesse una diminuzione della quota a carico dell'istituzione, dall'altro vi sarebbe un aumento delle spese amministrative;
Considerando che un unico nuovo calcolo per anno è nell'interesse sia del beneficiario del complemento sia dell'istituzione debitrice;
Decide:
1. L'istituzione competente di uno Stato membro che, in applicazione dell'art. 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71, versa un complemento, è tenuta ad informarne l'istituzione competente di ogni altro Stato membro in virtù della cui legislazione il beneficiario ha parimenti diritto a prestazioni, in applicazione dell'art. 46 dello stesso regolamento.
2. Le istituzioni competenti degli altri Stati membri che erogano prestazioni in virtù dell'art. 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 comunicano, una volta all'anno, nel corso del mese di gennaio, all'istituzione che versa il complemento, l'importo della prestazione di cui esse sono debitrici alla data del 1 gennaio. Tuttavia, allo scopo di procedere ad adeguamenti più frequenti, le autorità competenti di due Stati membri possono di comune accordo apportare deroghe a detta norma.
3. La presente decisione è applicabile dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee".
- L'art. 50 del regolamento CEE n. 1408/71 recita:
"Art. 50 (Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario). - Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente agli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima".
- L'art. 107 del regolamento CEE n. 574/72 recita:
"Art. 107 (Conversione delle monete). - 1. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) disposizioni del regolamento: art. 12, paragrafi 2, 3 e 4; art. 14 quinquies, paragrafo 1; art. 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase; art. 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; art. 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase; art. 41, paragrafo 1, lettere c) e d); art. 46, paragrafo 4; art. 46-bis, paragrafo 3; art. 50; art. 52, lettera b), ultima frase; art. 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; art. 70, paragrafo 1, primo comma; art. 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), penultima frase;
b) disposizioni del regolamento di applicazione: art. 34, paragrafi 1, 4 e 5.
Il tasso di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale è il tasso calcolato dalla Commissione delle Comunità europee e basato sulla media mensile, durante il periodo di riferimento definito al paragrafo 2, dei corsi di cambio di tali monete, i quali le sono comunicati per l'applicazione del Sistema monetario europeo.
2. Il periodo di riferimento è:
il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1 aprile successivo;
il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1 luglio successivo;
il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1 ottobre successivo;
il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1 gennaio successivo.
3. I corsi di cambio da utilizzare per l'applicazione del paragrafo 1 sono quelli comunicati alla Commissione delle Comunità europee, allo stesso momento, dalle banche centrali per il calcolo dell'ECU nel contesto del Sistema monetario europeo.
4. Su proposta della commissione dei conti, la commissione amministrativa fissa la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione da applicarsi nei casi di cui al paragrafo 1.
5. I tassi di conversione da applicare nei casi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nel corso del penultimo mese precedente a quello dal cui primo giorno essi devono essere applicati.
6. Nei casi non contemplati nel paragrafo 1, la conversione si effettua al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento, sia in caso di versamento delle prestazioni sia in caso di riborso".
- L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così recita:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
- I commi 2 e 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così recitano:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vedi nelle note alle premesse.