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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. 32

Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2017)
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vigente al 18/09/2024
Testo in vigore dal: 22-8-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Visto, in particolare, l'articolo 4, comma  4,  lettera  c),  della
citata legge  n.  59  del  1997,  il  quale  prevede  che  sia  anche
riordinata la disciplina delle attivita' economiche  ed  industriali,
in particolare per quanto riguarda il sostegno e  lo  sviluppo  delle
imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione,  al  fine  di
promuovere la competitivita' delle imprese nel mercato globale  e  la
razionalizzazione  della  rete  commerciale,   anche   in   relazione
all'obiettivo del contenimento dei  prezzi  e  dell'efficienza  della
distribuzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1 ottobre 1997; 
  Visto il parere della commissione parlamentare istituita  ai  sensi
dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997; 
  Visto il parere della commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali; 
  Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Considerato l'accordo interprofessionale fra  le  associazioni  dei
gestori  e  le  associazioni  dei  concessionari  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, sottoscritto il 29 luglio 1997; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 9 gennaio e del 10 febbraio 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri  dei  lavori  pubblici,  dell'interno,  delle
finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
       Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti 
 
  1. L'installazione e l'esercizio di impianti di  distribuzione  dei
carburanti,  di  seguito  denominati   "impianti",   sono   attivita'
liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma
2 e con le modalita'  di  cui  al  presente  decreto.  Il  regime  di
concessione di cui all'articolo 16, comma  1,  del  decreto-legge  26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome di  Trento  e  Bolzano  provvedono  a  quanto  disposto  dal
presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione. 
  2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione del
comune in cui essa e'  esercitata.  L'autorizzazione  e'  subordinata
esclusivamente alla verifica della conformita' alle disposizioni  del
piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la
sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per  la
tutela dei beni storici e artistici, nonche' alle norme di  indirizzo
programmatico delle regioni.  Insieme  all'autorizzazione  il  comune
rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. 
L'autorizzazione e' subordinata al  rispetto  delle  prescrizioni  di
prevenzione incendi secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 
  3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla  domanda  di
autorizzazione,  un'analitica  autocertificazione   corredata   della
documentazione prescritta dalla  legge  e  di  una  perizia  giurata,
redatta  da  un  ingegnere  o  altro  tecnico   competente   per   la
sottoscrizione del progetto presentato, ((abilitato  ai  sensi  delle
specifiche  normative  vigenti  nei  Paesi   dell'Unione   europea)),
attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al  comma  2  e  dei
criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni  dal
ricevimento degli atti, la domanda si considera  accolta  se  non  e'
comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni
di pubblico  interesse,  puo'  annullare  l'assenso  illegittimamente
formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro  il
termine fissato dal comune stesso. 
  4. In caso di trasferimento della titolarita' di  un  impianto,  le
parti ne danno comunicazione al comune, alla  regione  e  all'ufficio
tecnico di finanza entro quindici giorni. 
  5.  Le  concessioni  di  cui  all'articolo   16,   comma   1,   del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto  in
autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 2, i soggetti gia'  titolari  di  concessione,
senza necessita' di alcun  atto  amministrativo,  possono  proseguire
l'attivita', dandone comunicazione  al  comune,  alla  regione  e  al
competente ufficio tecnico di finanza.  Le  verifiche  sull'idoneita'
tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale
sono effettuate al momento del collaudo e  non  oltre  quindici  anni
dalla precedente verifica. Gli impianti in  esercizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  legislativo  sono  sottoposti
dal  comune   a   verifica,   comprendente   anche   i   profili   di
incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il
30  giugno  1998.  Le  risultanze  concernenti  tali  verifiche  sono
comunicate all'interessato e trasmesse alla  regione,  al  competente
ufficio  tecnico  di  finanza,  al  Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche  ai
fini di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  2.  Restano  esclusi
dalle verifiche di cui al presente comma gli  impianti  inseriti  dal
titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di
rischio sanitario o  ambientale.  Il  controllo,  la  verifica  e  la
certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria  per  le
autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo   sono   effettuati
dall'azienda sanitaria locale competente  per  territorio,  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
successive modifiche e integrazioni. 
  6. La gestione degli impianti puo'  essere  affidata  dal  titolare
dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori,
mediante contratti di durata non inferiore  a  sei  anni  aventi  per
oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature  fisse
e mobili finalizzate alla distribuzione  di  carburanti  per  uso  di
autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti dagli accordi
interprofessionali stipulati fra le associazioni  di  categoria  piu'
rappresentantive, a livello nazionale, dei  gestori  e  dei  titolari
dell'autorizzazione. Gli altri  aspetti  contrattuali  e  commerciali
sono   regolati   in   conformita'    con    i    predetti    accordi
interprofessionali.  I   medesimi   accordi   interprofessionali   si
applicano ai titolari di  autorizzazione  e  ai  gestori;  essi  sono
depositati  presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  che  ne  assicura  la  pubblicita'.   Gli   accordi
interprofessionali di cui al presente comma  prevedono  un  tentativo
obbligatorio  di  conciliazione   delle   controversie   contrattuali
individuali secondo  le  modalita'  e  i  termini  ivi  definiti.  Il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
richiesta di una delle parti, esperisce un  tentativo  di  mediazione
delle vertenze collettive. (3) 
  6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta
la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di  somministrazione,
dei carburanti. 
  7. I contratti di affidamento in uso gratuito di  cui  all'articolo
16 del  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre   1970,   n.   1034,   tra
concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto  legislativo  restano  in  vigore  fino  alla  loro
scadenza, anche  in  caso  di  trasferimento  della  titolarita'  del
relativo impianto. A tali contratti si applicano le  norme  contenute
nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie. 
  8.  Gli  aspetti  relativi  agli   acquisti   in   esclusiva   sono
disciplinati in conformita' alle  disposizioni  adottate  dall'Unione
europea. 
  9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati,  previa
comunicazione al comune, alle condizioni previste  dai  contratti  di
cui al comma  6  e  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia
sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo  quanto  previsto  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato. Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e
riparazione dei veicoli a motore di cui agli  articoli  1,  comma  2,
secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio  1992,  n.  122,  possono
essere effettuati dai gestori degli impianti. 
  10. Ogni pattuizione contraria al presente  articolo  e'  nulla  di
diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono  di  diritto
inserite nel contratto  di  gestione,  anche  in  sostituzione  delle
clausole difformi apposte dalle parti. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 5 marzo 2001, n. 57 ha disposto (con l'art. 19, comma 4)  che
"All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11  febbraio  1998,
n. 32, le parole  "tutte  le  attrezzature  fisse  e  mobili"  devono
intendersi riferite anche alle attrezzature  per  l'erogazione  e  il
pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento".