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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 novembre 1997, n. 512

Regolamento concernente modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244, recante: "Norme regolamentari per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati".

note: Entrata in vigore del decreto: 20-3-1998
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  20-3-1998

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E GLI AFFARI REGIONALI
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la concessione di contributi alle regioni, ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e servizi per gli immigrati e in particolare il comma 6, che prevede a tal fine l'emanazione di norme regolamentari;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 26 luglio 1990, n. 244, attuativo del predetto articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e, in particolare l'articolo 4 che prevede, ai fini dell'erogazione dei contributi alle regioni, l'istituzione di un Comitato presieduto dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante;
Ritenuto di modificare l'articolo 4 del richiamato decreto n. 244 del 1990, nel senso di attribuire la funzione di Presidente del Comitato al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un suo delegato in sostituzione dell'attuale attribuzione al Vice Presidente, tenuto conto che appare non congrua l'attuale attribuzione in considerazione della circostanza che la figura istituzionale del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri non risulta necessariamente presente nella composizione governativa ed, in ogni caso, in quanto risulta avulsa dalle attribuzioni proprie dell'attuale Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 1997;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 178305/3 del 27 ottobre 1997); Decreta:

Art. 1

Articolo unico
1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244, le parole "presieduto dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 novembre 1997

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pinza Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1998

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione

economica, foglio n. 288 Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto

ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
- L'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 4 (Comitato per l'esame dei programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati). - 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante, del quale fanno parte un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni del Tesoro, dell'Interno e dei Dipartimenti per gli affari sociali e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con il compito di esaminare i programmi proposti e di verificarne, sulla base di relazioni semestrali inviate dalle regioni, la successiva realizzazione anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo".