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DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1998, n. 1

Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonchè proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/1/1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1998, n. 42 (in G.U. 14/03/1998, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1998 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72;
Visto il decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239;
Visto l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995;
Visto il protocollo di intesa tra il Ministro della difesa della Repubblica italiana ed il Ministro della difesa della Repubblica albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, per la costituzione di una delegazione italiana di esperti e per l'impiego di un gruppo navale nelle acque territoriali albanesi, entro e oltre tre miglia dalla costa;
Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1144 del 19 dicembre 1997, che autorizza la proroga della partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla Forza di polizia internazionale (IPTF) nel quadro degli accordi di Dayton, con compiti di polizia internazionale e giurisdizione in Bosnia-Erzegovina;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana in Albania per la riorganizzazione ed il consolidamento delle Forze armate albanesi di cui al citato protocollo d'intesa del 28 agosto 1997, assicurare la continuazione della partecipazione di un contingente italiano alle operazioni della NATO nella Bosnia-Erzegovina e prorogare la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla Forza di polizia internazionale in Bosnia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con le modalità concrete che verranno stabilite di comune accordo dalle autorità italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese, la disponibilità da parte italiana e la situazione generale.
2. Lo sviluppo delle attività di assistenza e cooperazione, di cui al comma 1, è affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non più di sessanta militari, operante in collaborazione con gli esperti militari albanesi.
3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, è autorizzato l'impiego di un gruppo navale a Durazzo, composto di unità navali d'altura e unità navali minori operanti entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi.
4. Al fine di consentire, altresì, quanto previsto dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre 1997, è autorizzato l'impiego di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa.
5. Al personale di cui al comma 2 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo stesso personale, dal momento della costituzione della delegazione italiana di esperti, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
6. Al personale militare di cui al comma 3 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
7. Al personale militare di cui al comma 4 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997.
8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne, nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e del personale di cui ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.
10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Al personale militare di cui ai commi 6 e 7 si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del predetto decretolegge.
11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza ed operatività delle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovano nella disponibilità dello Stato italiano, entro il limite di spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Sono altresì autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza dei fari e segnalamenti marittimi albanesi, entro il limite di spesa di lire 500 milioni.
13. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito degli interventi in Albania di cui al presente articolo.