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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 novembre 1997, n. 474

Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2000)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  25-1-1998

IL MINISTRO

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
Visti, in particolare, gli articoli 1 e 12 della predetta legge, secondo cui lo statuto dell'ICE è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero;
Visto il parere espresso dal comitato consultivo il 30 luglio 1997;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ICE n. 39/97 del 1 agosto 1997;
Ritenuto di dover apportare, rispetto al testo deliberato dal consiglio di amministrazione, alcune modifiche di carattere formale agli articoli 3, commi 5 e 6; 6, comma 2; 9, commi 1, lettera b), e 4; 12, comma 1; 14, comma 5;
Ritenuto, inoltre, di dover apportare, sempre rispetto al predetto testo, alcune modifiche di carattere tecnico all'articolo 3, comma 4, in quanto la elencazione delle attività ivi contenuta deve ritenersi meramente esemplificativa rispetto alla indicazione delle funzioni assegnate all'ICE dall'articolo 2 della citata legge n. 68 del 1997; all'articolo 4, comma 3, in quanto riproduceva parzialmente ed in maniera imprecisa quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1997; all'articolo 13, comma 2, in quanto rischiava di introdurre elementi di incertezza in relazione ad una procedura già compiutamente delineata nella legge; all'articolo 13, comma 3 (ora comma 2), in quanto si rende necessario prevedere un controllo a posteriori dei risultati ottenuti con il piano di attività;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 62874 del 28 ottobre 1997; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente statuto:
a) si intende per ICE l'Istituto nazionale per il commercio estero;
b) si intende per Ministero vigilante il Ministero del commercio con l'estero;
c) si intende per legge la legge 25 marzo 1997, n. 68.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 25 marzo 1997, n. 68, reca: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero". Gi
articoli 1 e 12 così recitano:
"Art. 1 (Natura). - 1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico ed è retto dalla presente legge, nonché da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma o nei limiti di cui alla presente legge".
"Art. 12 (Norme transitorie e finali). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione, degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'ICE, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessità di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'articolo 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste.
4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge".
- L'art. 2 della citata legge n. 68/1997 così recita:
"Art. 2 (Funzioni). - 1. L'ICE conforma la propria attività a principi di efficienza e di economicità ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonché i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonché i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:
a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonché delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni più favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonché l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia,
c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;
d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere;
e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;
f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali; g) effettua assistenza e consulenza alle aziende
commerciali che operano nell'import e nell'export;
h) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agroalimentare, nonché i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente;
i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;
l) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.
3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate
dal consiglio di amministrazione dell'ICE".
- L'art. 3, comma 3, della citata legge n. 68/1997 così recita:
"3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 3, così recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- La legge 25 marzo 1997, n. 68, reca: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero".