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DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/2020)
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vigente al 14/09/2024
Testo in vigore dal: 1-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
 Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina  tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale; 
 Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 luglio 1997; 
 Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che
ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per  l'esercizio
delle deleghe legislative recate dal citato articolo della  legge  n.
662 del 1996; 
 Vista la deliberazione del Presidente del Senato  della  Repubblica,
d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai  sensi
dell'articolo 3, comma 15,  della  citata  legge  n.  662  del  1996,
recante proroga di venti giorni del  termine  per  l'espressione  del
parere da parte della  Commissione  parlamentare  istituita  a  norma
dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996; 
 Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 novembre 1997; 
 Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Qualificazione  degli  enti  e   determinazione   dei   criteri   per
     individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attivita'. 
 
  1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,
all'articolo 87, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
    "4. L'oggetto  esclusivo  o  principale  dell'ente  residente  e'
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo  statuto,
se esistenti in  forma  di  atto  pubblico  o  di  scrittura  privata
autenticata  o  registrata.  Per  oggetto   principale   si   intende
l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi  primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
    4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o  dello  statuto  nelle
predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente   residente   e'
determinato  in  base  all'attivita'  effettivamente  esercitata  nel
territorio dello Stato; tale disposizione si  applica  in  ogni  caso
agli enti non residenti.". 
    



            Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
    
          Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Si riporta il testo dei commi 13, 14, 15, 16, 186, 187,
          188, 189 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): 
            "Art.  3  (Disposizioni  in  materia   di   entrata).   -
          (Omissis). 
            13. Entro 30 giorni dalla  data  di  pubblicazione  della
          presente legge nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, e' istituita una commissione composta da quindici
          senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente  dal
          Presidente del Senato della  Repubblica  e  dal  Presidente
          della Camera dei deputati nel  rispetto  della  proporzione
          esistente tra  i  gruppi  parlamentari,  sulla  base  delle
          designazioni dei gruppi medesimi. 
            14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi
          19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186  e  188
          sono trasmessi alla commissione di  cui  al  comma  13  per
          l'acquisizione del parere. 
            Quest'ultimo e' espresso entro trenta giorni  dalla  data
          di trasmissione degli schemi dei decreti. 
            15. La  commissione  puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione. 
            16. Qualora sia richiesta, ai  sensi  del  comma  15,  la
          proroga per l'adozione del  parere,  e  limitatamente  alle
          materie  per  cui  essa  sia  concessa,   i   termini   per
          l'esercizio della delega sono prorogati  di  venti  giorni.
          Trascorso il termine di  cui  al  comma  14  ovvero  quello
          prorogato ai sensi del  comma  15,  il  parere  si  intende
          espresso favorevolmente. Nel computo dei  termini  previsti
          dai  commi  14  e  15  del  presente  articolo  non   viene
          considerato il periodo di  sospensione  estiva  dei  lavori
          parlamentari. 
            (Omissis). 
            186. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  nove  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi al  fine  di  riordinare,  secondo
          criteri  di  unitarieta'  e  coordinamento,  la  disciplina
          tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte
          dirette  e  indirette,  erariali  e  locali,  nel  rispetto
          dell'autonomia impositiva degli enti locali. 
            187. Il riordino della disciplina tributaria  degli  enti
          non commerciali e' informato ai seguenti principi e criteri
          direttivi: 
             a) definizione della nozione di  ente  non  commerciale,
          conferendo  rilevanza  ad  elementi  di  natura   obiettiva
          connessi all'attivita' effettivamente esercitata; 
             b)   esclusione    dall'imposizione    dei    contributi
          corrisposti  da  amministrazioni  pubbliche  ad  enti   non
          commerciali,  aventi  fine  sociale,  per  lo   svolgimento
          convenzionato di attivita'  esercitate  in  conformita'  ai
          propri fini istituzionali; 
             c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti
          di tipo associativo,  da  individuare  con  riferimento  ad
          elementi  di  natura   obiettiva   connessi   all'attivita'
          effettivamente esercitata, nonche' sulla  base  di  criteri
          statutari  diretti  a  prevenire  fattispecie  elusive,  di
          talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi  agli
          associati nell'ambito delle attivita'  proprie  della  vita
          associativa; 
             d) esclusione da ogni imposta delle  raccolte  pubbliche
          di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta
          di beni ai sovventori,  in  concomitanza  di  celebrazioni,
          ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 
             e)  previsione  omogenea  di   regimi   di   imposizione
          semplificata  ai  fini  delle   imposte   sui   redditi   e
          dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti  degli  enti
          non commerciali che hanno conseguito proventi da  attivita'
          commerciali entro  limiti  predeterminati,  anche  mediante
          l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive; 
             f) previsione, anche ai fini  di  contrastare  abusi  ed
          elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o  rendiconto,
          con   possibili   deroghe   giustificate   dall'ordinamento
          vigente,   differenziati   in   relazione   alle    entrate
          complessive, anche per le raccolte pubbliche  di  fondi  di
          cui alla lettera d); previsione di  bilancio  o  rendiconto
          soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le
          entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in
          materia di imposte sui redditi; 
             g)  previsione  di  agevolazioni   temporanee   per   le
          operazioni di trasferimento di beni patrimoniali; 
             h) previsione di un  regime  agevolato,  semplificato  e
          forfettario con  riferimento  ai  diritti  demaniali  sugli
          incassi  derivanti  da   rappresentazioni,   esecuzioni   o
          radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli. 
            188. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  nove  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto  il
          profilo  tributario  le  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale,  attraverso  un  regime  unico  al  quale
          ricondurre anche  le  normative  speciali  esistenti.  Sono
          fatte salve le previsioni di maggior favore  relative  alle
          organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11  agosto
          1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge  8
          novembre  1991,  n.  381,   e   alle   organizzazioni   non
          governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49. 
            189. La disciplina tributaria  delle  organizzazioni  non
          lucrative di utilita'  sociale  e'  informata  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
             a)   determinazione   di   presupposti    e    requisiti
          qualificanti le organizzazioni non  lucrative  di  utilita'
          sociale, escludendo dall'ambito dei  soggetti  ammessi  gli
          enti pubblici e le societa' commerciali diverse  da  quelle
          cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le  associazioni  di  categoria,  individuando  le
          attivita' di interesse collettivo il cui svolgimento per il
          perseguimento  di  esclusive  finalita'   di   solidarieta'
          sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un
          regime  fiscale  agevolato,  e  prevedendo  il  divieto  di
          distribuire anche in modo indiretto utili; 
             b)  previsione   dell'automatica   qualificazione   come
          organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale  degli
          organismi di volontariato iscritti nei  registri  istituiti
          dalle   regioni   e   dalle   province   autonome,    delle
          organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
          della legge 26 febbraio 1987, n. 49,  e  delle  cooperative
          sociali,  con  relativa  previsione   di   una   disciplina
          semplificata  in  ordine  agli   adempimenti   formali,   e
          differenziata e privilegiata in  ordine  alle  agevolazioni
          previste, in ragione del valore sociale degli stessi; 
             c) previsione, per l'applicazione del regime  agevolato,
          di espresse disposizioni  statutarie  dirette  a  garantire
          l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticita'
          con  possibili   deroghe,   giustificate   dall'ordinamento
          vigente, in relazione alla  particolare  natura  di  taluni
          enti; 
             d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e 
          fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie; 
             e) previsione della detraibilita' o della  deducibilita'
          delle  erogazioni   liberali   effettuate,   entro   limiti
          predeterminati, in favore delle organizzazioni  non  lucra-
          tive di utilita' sociale e degli enti a regime equiparato; 
             f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte
          sui redditi, per i  proventi  derivanti  dall'attivita'  di
          produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi
          di  attivita'  occasionali,  purche'  svolte   in   diretta
          attuazione  degli  scopi   istituzionali   o   in   diretta
          connessione con gli stessi; 
             g)  facolta'  di  prevedere  agevolazioni  per   tributi
          diversi da quelli di cui alla lettera f)". 
            - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 259  del
          1997: 
            "Art. 3. - 1.  All'art.  3,  comma  16,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo: ''Nel computo dei termini previsti dai commi 14  e
          15 del presente articolo non viene considerato  il  periodo
          di   sospensione   estiva   dei   lavori    parlamentari''.
          Conseguentemente i termini per  l'esercito  i  termini  per
          l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'art.  3
          della citata legge n. 662  del  1996  sono  fissati  al  30
          novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133
          del medesimo art. 3". 
          Note all'art. 1: 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  87  del  TUIR,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art.  87  (Soggetti  passivi).  -   1.   Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: 
             a) le societa' per azioni e in accomandita  per  azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative e le societa' di mutua  assicurazione  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
             b) gli enti pubblici e privati diversi  dalle  societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo   o   principale   l'esercizio    di    attivita'
          commerciali; 
             c) gli enti pubblici e privati diversi  dalle  societa',
          residenti nel territorio dello Stato,  che  non  hanno  per
          oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
          commerciali; 
             d) le societa' e gli enti di  ogni  tipo,  con  o  senza
          personalita' giuridica, non residenti nel territorio  dello
          Stato. 
            2. Tra gli enti  diversi  dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali   il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'art. 5. 
            3. Ai fini  delle  imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello Stato. 
            4. L'oggetto esclusivo o principale  dell'ente  residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale  si  int   ende   l'attivita'   essenziale   per
          realizzare direttamente gli scopi  primari  indicari  dalla
          legge, dall'atto costitutivo o dalla statuto. 
            4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti.