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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1997, n. 455

Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 29 (in G.U. 28/02/1998, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1998)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998 al: 28-2-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni interinali in materia di esercizio sperimentale del servizio DCS 1800, in attesa della conclusione della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. Dal 1 gennaio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 10% delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto al comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189.
2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato fino alla conclusione della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti in base al criterio che sarà concordato con la commissione dell'Unione Europea.
La sperimentazione è consentita anche alle imprese che presentano domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189.
3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.
4. Il termine del 1 gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, è soppresso.