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LEGGE 18 dicembre 1997, n. 439

Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 24-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-12-1997 al: 14-3-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron-TIPH), è prorogata la partecipazione del contingente di trentuno unità composto da militari dal 2 agosto 1997 al 31 gennaio 1998, rispetto alla scadenza prevista dal decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.L. 31 gennaio 1997, n. l2, convertito con modificazioni dalla 1egge 25 marzo 1997, n. 72, concernente la partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron, prevedeva la scadenza di tale missione il 1 agosto 1997.