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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 435

Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  3-1-1998 al: 30-6-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi concernenti l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato al 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite dal citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla disciplina tributaria dei contratti di borsa
1. La tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita dalla seguente:
"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI
Per ogni L. 100.000 o frazione
di L. 100.000

a) Conclusi direttamente tra i
contraenti o con l'intervento di
soggetti diversi da quelli di cui
alla lettera c):
1) azioni, quote e partecipazioni
in società di ogni tipo . . . . . 140
2) valori in moneta o verghe . . . .. 100
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni . . . . . . . . . . . 16
b) Conclusi tra privati e soggetti
di cui alla lettera c), ovvero
tra privati con l'intervento dei
predetti soggetti:
1) azioni, quote e partecipazioni
in società di ogni tipo . . . . . 50
2) valori in moneta o verghe . . . .. 90
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni . . . . . . . . . . . 9
c) Conclusi tra banche o soggetti
abilitati all'esercizio
professionale nei confronti del
pubblico dei servizi di investimento
di cui al decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415 o agenti di
cambio:
1) azioni, quote e partecipazioni
in società di ogni tipo . . . . . 12
2) valori in moneta o verghe . . . .. 40
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni . . . . . . . . . . . 9".
2. Sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo conclusi nei mercati regolamentati. L'esenzione di cui al periodo precedente si applica anche ai rapporti tra i soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1, e i soggetti per conto dei quali il contratto è concluso, nonché ai trasferimenti tra i soggetti anzidetti e i soggetti che svolgono le funzioni di compensazione e garanzia di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
3. Sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori dei mercati medesimi, a condizione che essi siano stipulati:
a) tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, o agenti di cambio;
b) tra intermediari di cui alla lettera a), da un lato, e soggetti non residenti, dall'altro;
c) tra i soggetti, anche non residenti, di cui alla lettera a), da un lato, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altro.
4. Sono altresì esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278:
a) i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi a oggetto strumenti finanziari già ammessi a quotazione in mercati regolamentati;
b) i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, non ammessi a quotazione nei mercati regolamentati conclusi da soggetti non residenti con soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1;
c) i contratti di importo non superiore a lire 400.000;
d) i contratti per contanti aventi a oggetto valori in moneta e verghe;
e) i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalità economica.
5. Per contratti pronti contro termine si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti e una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale. Per i contratti pronti contro termine, la tassa, se dovuta, è corrisposta mediante l'uso di due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati sono annotati la natura e gli estremi dell'operazione.
6. L'emissione del foglietto bollato è facoltativa quando l'obbligo per la tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è stato assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, come sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, e della liquidazione delle insolvenze di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, e del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 27 dicembre 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 28 dicembre 1932, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1988, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione all'esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte.
7. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare gli intermediari non residenti operanti nel territorio dello Stato senza una stabile organizzazione a corrispondere la tassa in modo virtuale, con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.
8. Per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. La misura della tassa dovuta per i contratti, ivi compresi i contratti pronti contro termine, di cui alle lettere b), numero 3), e c), numero 3), della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1, non può superare L. 1.800.000.
10. Ai fini dell'applicazione dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti conclusi tra soggetti residenti e soggetti non residenti si considerano in ogni caso perfezionati nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento della tassa in modo virtuale, può corrispondere la tassa, se dovuta, anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto.
11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite, per l'anno 1998, le modalità dei versamenti della tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, dovuta dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale.
12. Sono abrogati:
a) il terzo e il quarto periodo del terzo comma dell'articolo 1 della legge delle tasse sui contratti di borsa approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 1992, n. 437;
d) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;
13. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti stipulati a partire dal l gennaio 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visco, Ministro delle finanze

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Flick Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'eserzio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dei commi 13 e 162, lettera h), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato del la Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
14-161 (Omissis).
162. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)-g) (omissis);
h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparità di trattamento".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 259, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante: "Differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione":
"Art. 3. - 1. All'art. 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentarì'. Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo art. 3".
Note all'art. 1:
- La legge 10 novembre 1954, n. 1079, reca: "Modifica alle tasse sui contratti di borsa".
- Il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, reca:
"Approvazione della legge delle tasse sui contratti di borsa".
- Si riporta il testo vigente del comma 3, dell'art. 52, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, recante: "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi": "3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disporre con regolamento che la liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati avvenga esclusivamente per il tramite di una cassa di compensazione e garanzia avente il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, recante: "Approvazione dell'ordinamento delle borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa":
"Art. 44. - Per i soli contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio o tra essi ed altre persone, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra, entro il quarto giorno non festivo successivo alla scadenza, può richiedere al Comitato degli agenti di cambio la liquidazione coattiva delle operazioni, purché il contratto porti la firma della parte inadempiente e risulti stipulato con regolare foglietto bollato.
Il comitato procede alla liquidazione eseguendo le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia successivamente, su richiesta della parte interessata, un certificato per il credito che risulta dalla liquidazione, inclusivo delle spese e dei diritti dovuti al comitato.
Ove il contraente inadempiente non abbia consegnato o spedito all'agente di cambio per un determinato contratto o per tutti o per alcuni dei contratti oggetto del conto di liquidazione, la parte dei foglietti bollati da conservarsi dall'agente di cambio, il comitato, in seguito a presentazione delle lettere o dei telegrammi, se ve ne sono, e previa esibizione dei registri del richiedente, inviterà il contraente moroso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a restituire muniti di firma i foglietti mancanti.
Nel caso che il contraente moroso non aderisca all'invito nel termine di quattro giorni successivi a quello della data della lettera d'invito, se nel distretto postale, e di sei se fuori del distretto, il comitato procederà ugualmente alla liquidazione coattiva delle operazioni ed al conseguente rilascio del certificato di credito nei modi previsti dal presente articolo, salvo che, nei termini sopra indicati, il contraente al quale è fatta la richiesta abbia notificato una opposizione, con citazione nelle forme legali, al contraente che ha fatto denunzia, notificandone in pari tempo per notizia un esemplare al comitato.
In tal caso il denunziante avrà diritto di far procedere alla liquidazione sotto la propria responsabilità a mezzo del comitato, il quale lo informerà dei risultati, senza il rilascio del certificato di credito. Ove l'opposizione venga riconosciuta infondata dal magistrato, egli avrà anche diritto al risarcimento dei danni ed interessi da liquidarsi giudizialmente.
Per i contratti di cui al primo comma del presente articolo, qualora la liquidazione sia stata già effettuata consensualmente, la parte creditrice, nel termine di giorni trenta dalla liquidazione, potrà chiedere che il comitato degli agenti di cambio accerti il saldo dovuto e ne rilasci il relativo certificato di credito.
Alle liquidazioni dei contratti contemplati dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 67, 68 e 69 del codice di commercio".
- Il R.D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito in legge dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, reca: "Disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute".
- Si riporta il testo vigente del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 27 dicembre 1932 recante: "Norme per l'applicazione del R.D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607, recante la tutela delle negoziazioni di titoli e valute".
"Art. 1. - L'albo di cui al n. 2 dell'art. 1 del R.D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607, è istituito presso la Banca d'Italia, sedi di Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia.
Possono richiedere la iscrizione in detto albo gli Istituti di credito, anche se in forma cooperativa, costituiti ed operanti nel Regno, purché provvisti di un capitale versato non inferiore a venti milioni di lire, le Casse di risparmio e i Monti di pietà di prima categoria aventi un patrimonio non inferiore a dieci milioni di lire e gli Enti finanziari, costituiti ed operanti nel Regno, aventi un capitale versato non inferiore a trenta milioni di lire, che abbiano esercitato da almeno un anno attività finanziaria diretta ed indipendente da altri enti.
Gli Enti di diritto pubblico sono iscritti di ufficio.
Art. 2. - La iscrizione nell'albo e la cancellazione da esso è riservata al Governatore della Banca d'Italia.
La domanda di iscrizione viene presentata alla competente sede della Banca stessa, che, dopo la necessaria istruttoria, esprime il proprio parere in merito.
L'iscrizione è valevole per un anno solare e può essere rinnovata.
Tanto per l'iscrizione che per il rinnovo è dovuto un diritto di segreteria che non potrà superare le lire 2.000. Ogni eventuale contestazione in ordine ai provvedimenti di cui al presente articolo sarà risolta, insindacabilmente, dal Ministro per le finanze.
Art. 3. - Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo, o se già iscritti ne sono cancellati, gli istituti, le società e gli enti falliti o che abbiano presentato domanda di concordato preventivo o che figurano nell'elenco dei protesti.
Art. 4. - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R.D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607, saranno adottati speciali foglietti bollati dei quali non potranno fare uso che gli istituti, le società e gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto per i contratti conclusi nei loro rispettivi uffici.
Sono cancellati dall'albo di cui all'art. 1 del presente decreto gli istituti, le società e gli enti che contravvengono a tale disposizione.
Art. 5. - La Banca d'Italia, trasmette ai comitati direttivi degli agenti di cambio l'elenco degli operatori iscritti nell'albo di cui all'art. 1, n. 2, del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, e le successive variazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie":
"Art. 34 (Altre agevolazioni). - Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.
Per gli atti indicati nell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e nell'art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 900, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma e nell'art. 12, primo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa.
I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".
- I periodi terzo e quarto del terzo comma dell'art. 1 del citato R.D. n. 3278 del 30 dicembre 1923, abrogati dal presente articolo, stabilivano l'esenzione dalla tassa sui contratti di borsa per le transazioni fatte con non residenti, nonché per le negoziazioni e per i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
- Il testo dell'art. 3 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, abrogato dal presente articolo, stabiliva:
"Art. 3 (Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico). - 1. L'esenzione prevista dall'art. 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni".
- Il testo del comma 1-bis dell'art. 10 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, abrogato dal presente articolo, recava: "1-bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti ''pronti contro terminé' si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale".
- Il testo del terzo periodo del comma 2 dell'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, abrogato dal presente articolo, stabiliva l'esenzione dalla tassa sui contratti di borsa dei contratti di finanziamento in valori mobiliari.
- Il testo del comma 1-bis dell'art. 6 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, abrogato dal presente articolo, recava: "1-bis. L'emissione del foglietto bollato è facoltativa qualora all'obbligo per la relativa tassa per i contratti di trasferimento di titoli e valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si sia assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'art. 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, come sostituito dall'art. 12 del R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione alla esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte".