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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 1997, n. 417

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-12-1997
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  19-12-1997

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto 1'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;
Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233;
Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre l992 e del 20 gennaio e del 18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e del 7 aprile 1994;
Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osserv arlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osserv arlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997 Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro dei lavori pubblici Costa

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1997

Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 263

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il D.M. 11 giugno 1987, n. 233, così recita:
"I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981.
I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto iscritto all'albo e di L. 9.500 per l'aiuto di concetto".