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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 luglio 1997, n. 400

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, e modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 431.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1997
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Testo in vigore dal: 5-12-1997
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
i Ministri  del tesoro, delle  finanze, dell'interno e di  grazia e
   giustizia
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  175,  recante
attuazione  della direttiva  92/49/CEE  in  materia di  assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Vista  la legge  7  agosto 1990,  n. 241,  recante  nuove norme  in
materia di  procedimento amministrativo  e di  diritto di  accesso ai
documenti amministrativi;
  Vista la  legge 20  ottobre 1990,  n. 302,  recante norme  a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
  Visto  il decreto-legge  31 dicembre  1991, n.  419, convertito  in
legge 18  febbraio 1992, n.  172, recante l'istituzione del  Fondo di
sostegno per le vittime di richieste estorsive;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo   5,  comma  4,  del  predetto
decreto-legge n. 419/1991, con il  quale e' stabilito che con decreto
del  Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato,  di
concerto con i Ministri del  tesoro, delle finanze, dell'interno e di
grazia e  giustizia, sono disciplinate  le modalita' per  la gestione
del sopraindicato Fondo e per  la concessione e la liquidazione delle
relative elargizioni;
  Considerato che  il medesimo articolo  5, comma 4, dispone  che, in
deroga a quanto  stabilito dall'articolo 17, comma 4,  della legge 23
agosto 1988,  n. 400,  per l'emanazione del  presente decreto  non e'
richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  citata legge n. 400 del 1988,
con nota n. 15966-I-36-38 del 9 giugno 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  1 del decreto  ministeriale 12 agosto 1992,  n. 396,
modificato dall'articolo  1 del decreto ministeriale  19 aprile 1994,
n. 431, di seguito denominato "regolamento", e' cosi' modificato:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.   Il  comitato  previsto   dall'articolo  5,  comma   2,  del
decreto-legge   31   dicembre   1991,   n.   419,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge 18  febbraio 1992,  n. 172,  e successive
modificazioni  e integrazioni,  di seguito  denominata ''legge'',  e'
presieduto   dal   presidente   della   Concessionaria   di   servizi
assicurativi  pubblici   S.p.a.  (CONSAP)  ovvero,  su   sua  delega,
dall'amministratore delegato o, quando questo manchi, da altro membro
del consiglio di amministrazione della Concessionaria medesima.";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  " 4.  Il comitato di cui  al comma 1 si  avvale, per l'espletamento
dei propri  compiti, di un  ufficio di segreteria tecnica;  la CONSAP
provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato, a dotare
l'ufficio dei beni,  degli strumenti, del personale  e di quant'altro
necessario  all'espletamento  delle  funzioni assegnate  al  comitato
dalla normativa  vigente. Le relative  spese sono poste a  carico del
Fondo.";
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "  5.   L'ufficio  di  segreteria   tecnica  e'  composto   di  tre
rappresentanti, aventi qualifica funzionale non inferiore all'ottava,
designati, rispettivamente,  dai Ministri  dell'interno, di  grazia e
giustizia  e  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato.  I
componenti della  segreteria tecnica, nominati con  lo stesso decreto
di nomina  dei membri  del comitato, sono  collocati in  posizione di
comando   presso   il   fondo   di  solidarieta'   per   le   vittime
dell'estorsione.  Le  amministrazioni   interessate  assicurano  ogni
collaborazione per agevolare l'espletamento  dei compiti del comitato
e dell'ufficio di segreteria tecnica  i cui funzionari, in attuazione
delle  direttive impartite  dal  presidente della  CONSAP, curano  la
predisposizione dei  lavori svolti dal comitato  nel periodo compreso
tra le  riunioni del medesimo,  anche per quanto concerne  i rapporti
con il pubblico.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il testo   unico delle   leggi sull'esercizio    delle
          assicurazioni  private,   approvato con   D.P.R.   del   13
          febbraio  1959,  n. 449,   e' pubblicato nel    supplemento
          ordinario    alla Gazzetta Ufficiale  del 6 luglio 1959, n.
          158.
            -   Il D.Lgs.   17 marzo    1995,    n.  175,    recante:
          "Attuazione    della direttiva   92/49/CEE   in  materia di
          assicurazione  diretta  diversa dall'assicurazione    sulla
          vita",   e'   pubblicato   nel  supplemento ordinario n. 56
          alla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995.
            - La legge 7 agosto 1990,  n. 241, recante: "Nuove  norme
          in  materia di procedimento amministrativo  e di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta    Ufficiale  n.  192  del 18 agosto 1990, ma   ha
          subito successive modifiche  ed integrazioni, tra le quali,
          da ultimo, quelle  introdotte dall'art. 17 della  legge  15
          maggio 1997, n. 127.
            - La  legge 20 ottobre  1990, n.  302, contenente: "Norme
          a   favore  delle    vittime  del    terrorismo  e    della
          criminalita'   organizzata" e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1990.
            -  Il  D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge
          18 febbraio 1992, n. 172, reca: "Istituzione del  Fondo  di
          sostegno  per  le  vittime  di  richieste  estorsive" ed e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio  1992, n.
          1;  la legge  di conversione e'  pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 febbraio 1992, n. 49.
            -  Il  testo  dell'art.  5, comma 4, del D.L. 31 dicembre
          1991, n. 419, recante:   "Istituzione    del    Fondo    di
          sostegno    per    le    vittime   di richieste estorsive",
          convertito  in legge 18 febbraio   1992, n.  172,  e'    il
          seguente:    "4. Con  decreto del  Ministro dell'industria,
          del commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto    con  i
          Ministri del tesoro, delle   finanze,  dell'interno   e  di
          grazia   e    giustizia,  sono disciplinate, entro  novanta
          giorni dalla  data di entrata   in vigore  della  legge  di
          conversione  del    presente  decreto,  le modalita' per la
          gestione   del Fondo   e  per    la    concessione  e    la
          liquidazione  delle elargizioni, secondo  criteri idonei ad
          assicurare    la  speditezza  del  procedimento e la tutela
          della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare
          nei casi di  domanda inoltrata dal consiglio nazionale  del
          relativo    ordine  professionale  o  da    un'associazione
          nazionale di categoria.  Con  il  medesimo  decreto    sono
          altresi'  stabiliti  i criteri per   la liquidazione  delle
          elargizioni  in misura  proporzionale. In deroga  a  quanto
          stabilito  dall'art.  17,  comma 4,  della legge  23 agosto
          1988, n. 400, per l'emanazione    del  decreto  di  cui  al
          presente  comma  non  e'  richiesto  il  previo  parere del
          Consiglio di Stato".
            - Il testo dell'art.  17, commi 3 e 4, della    legge  23
          agosto  1988,  n. 400, recante: "Disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri" e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di regolamento, sono adottati  previo parere
          del Consiglio   di Stato,   sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della    Corte  dei conti e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
           Note all'art. 1:
            - Il  precedente testo del comma  1 dell'art. 1 del  D.M.
          12  agosto 1992, n. 396, modificato dall'art. 1 del D.M. 19
          aprile 1994, n. 431, concernente: "Regolamento  recante  le
          modalita'  per    la questione del Fondo   di  solidarieta'
          per  le vittime  dell'estorsione  e  per  la concessione  e
          la   liquidazione delle   relative elargizioni",    era  il
          seguente:   "1.   Il   comitato   previsto   dall'art.   5,
          comma  2,  del decreto-legge   31   dicembre    1991,    n.
          419,     convertito,    con modificazioni,  nella legge  18
          febbraio 1992,  n.  172, di  seguito denominata   ''legge''
          e'  presieduto   dal   presidente,  o da  un  suo delegato,
          della  Concessionaria  di  servizi  assicurativi   pubblici
          S.p.a.".
            - Il precedente testo dell'art. 1, commi  4 e 5, del D.M.
          12  agosto 1992, n. 396, modificato dall'art. 1 del D.M. 19
          aprile 1994, n. 431, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del    5   luglio 1994,  n.  155, concernente: "Regolamento
          recante le   modalita' per la    gestione  del  Fondo    di
          solidarieta'   per  le vittime  dell'estorsione  e  per  la
          concessione     e  la     liquidazione  delle      relative
          elargizioni",  era il seguente:
            "4.  Il  comitato  di  cui  al  comma  1  si  avvale, per
          l'espletamento  dei  propri  compiti,  di  un  ufficio   di
          segreteria   tecnica,   istituito  presso  il     Ministero
          dell'industria,   del commercio   e   dell'artigianato    -
          Direzione   generale  delle  assicurazioni   private  e  di
          interesse  collettivo.   La   Concessionaria   di   servizi
          assicurativi  pubblici S.p.a.   provvede a dotare l'ufficio
          dei beni, degli strumenti e  del  personale  amministrativo
          in  numero   non   inferiore   a due   e   non superiore  a
          quattro unita', ponendo le  relative  spese  a  carico  del
          Fondo.
            5.   L'ufficio   di  segreteria   tecnica   e'   composto
          da   tre rappresentanti,    designati,     rispettivamente,
          dai        Ministri  dell'interno,  di grazia e giustizia e
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato.   I
          componenti  l'ufficio  di segreteria  tecnica sono nominati
          con  lo stesso decreto di  nomina dei membri del   comitato
          e  partecipano  alle    riunioni del comitato medesimo.  Le
          amministrazioni interessate   assicurano  ogni    possibile
          collaborazione    per  agevolare l'espletamento dei compiti
          del  comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica".
            - L'art. 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991,  n.  419,
          convertito,  con  modificazioni,   dalla legge  18 febbraio
          1992, n.   172, recante:   "Istituzione    del    Fondo  di
          sostegno  per  le vittime  di  richieste estorsive", e'  il
          seguente:  "2.    Il  Fondo  e'  amministrato,    sotto  la
          sorveglianza    del    Ministro     dell'industria,     del
          commercio      e  dell'artigianato, dall'Istituto nazionale
          delle assicurazioni a mezzo del  proprio    consiglio    di
          amministrazione.    Presso    il   medesimo istituto, fermi
          restando gli ordinari    controlli  cui  e'  sottoposta  la
          relativa    attivita',     e'   istituito     un   comitato
          avente    compiti consultivi   propositivi   e  di verifica
          della  risponpondenza  della gestione   del   Fondo    alle
          finalita'  come  previste  dal  presente decreto".