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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 luglio 1997, n. 400

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, e modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 431.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1997
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Testo in vigore dal:  5-12-1997

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e
giustizia
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 4, del predetto decreto-legge n. 419/1991, con il quale è stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate le modalità per la gestione del sopraindicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;
Considerato che il medesimo articolo 5, comma 4, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 15966-I-36-38 del 9 giugno 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 431, di seguito denominato "regolamento", è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Il comitato previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata ''leggè', è presieduto dal presidente della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) ovvero, su sua delega, dall'amministratore delegato o, quando questo manchi, da altro membro del consiglio di amministrazione della Concessionaria medesima.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica; la CONSAP provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato, a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti, del personale e di quant'altro necessario all'espletamento delle funzioni assegnate al comitato dalla normativa vigente. Le relative spese sono poste a carico del Fondo.";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. L'ufficio di segreteria tecnica è composto di tre rappresentanti, aventi qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti della segreteria tecnica, nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato, sono collocati in posizione di comando presso il fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione. Le amministrazioni interessate assicurano ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica i cui funzionari, in attuazione delle direttive impartite dal presidente della CONSAP, curano la predisposizione dei lavori svolti dal comitato nel periodo compreso tra le riunioni del medesimo, anche per quanto concerne i rapporti con il pubblico.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. del 13 febbraio 1959, n. 449, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1959, n. 158.
- Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, recante: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita", è pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, ma ha subito successive modifiche ed integrazioni, tra le quali, da ultimo, quelle introdotte dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, contenente: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1990.
- Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, reca: "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1992, n. 1; la legge di conversione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1992, n. 49.
- Il testo dell'art. 5, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, recante: "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive", convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, è il seguente: "4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il precedente testo del comma 1 dell'art. 1 del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431, concernente: "Regolamento recante le modalità per la questione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni", era il seguente: "1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, di seguito denominata ''leggè' è presieduto dal presidente, o da un suo delegato, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.".
- Il precedente testo dell'art. 1, commi 4 e 5, del D.M. 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1994, n. 155, concernente: "Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni", era il seguente:
"4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti e del personale amministrativo in numero non inferiore a due e non superiore a quattro unità, ponendo le relative spese a carico del Fondo.
5. L'ufficio di segreteria tecnica è composto da tre rappresentanti, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti l'ufficio di segreteria tecnica sono nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato e partecipano alle riunioni del comitato medesimo. Le amministrazioni interessate assicurano ogni possibile collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica".
- L'art. 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante: "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive", è il seguente: "2. Il Fondo è amministrato, sotto la sorveglianza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi propositivi e di verifica della risponpondenza della gestione del Fondo alle finalità come previste dal presente decreto".