stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 3 novembre 1997, n. 375

Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-11-1997.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  3-11-1997 al: 31-12-1997
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che, nelle more della definizione della riforma pensionistica da parte del Parlamento, si verifichi un massiccio ricorso al pensionamento anticipato, con ciò vanificando gli obiettivi della stessa riforma;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti le cui dimissioni siano state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione possono revocarle e sono, comunque, riammessi in servizio a domanda.