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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1997, n. 366

Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-11-1997
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Testo in vigore dal:  13-11-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega al Governo per il riordinamento e la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in attuazione della succitata delega, sono stati dettati criteri per il riordinamento, tra gli altri, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal decreto stesso, l'organizzazione ed il funzionamento, tra gli altri, dell'I.N.P.S.;
Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione legislativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: "Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza".
- Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di assistenza e previdenza".
- Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: "Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione deli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota alle premesse.