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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 361

Regolamento recante modificazioni al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, riguardante la riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-11-1997 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, recante la riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 397;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 1 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, ad impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valor di marina;
b) medaglia d'argento al valor di marina;
c) medaglia di bronzo al valor di marina;
d) encomio;
e) medaglia d'oro al merito di marina;
f) medaglia d'argento al merito di marina;
g) medaglia di bronzo al merito di marina.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il R.D. 12 luglio 1938, n. 1324, recante riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1938, n. 201, è stato modificato dal D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188, e dal D.P.R. 21 ottobre 1950, n. 1081, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1951, n. 11.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 (Disciplina sull'attività di Governo o ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppresso)".