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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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vigente al 27/09/2018
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-6-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
agosto  1988,  n.  377,  recante  regolamentazione  delle pronunce di
compatibilita'  ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme
in materia di danno ambientale;
  Vista  la  legge  9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali
sulla  partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
  Vista  la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle
aree protette;
  Vista  la  legge  11  febbraio  1992,  n. 157, recante norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Vista  la  direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio  del 21 maggio 1992
relativa  alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
  Vista  la  direttiva  79/409/CEE  del  Consiglio del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
  Visto  l'articolo  4  della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria  1993,  che autorizza l'attuazione, in via regolamentare,
tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  210 del 7 settembre 1996,
recante   atto   di   indirizzo   e  coordinamento  per  l'attuazione
dell'articolo  40,  comma  1,  della  legge 22 febbraio 1994, n. 146,
concernente   disposizioni  in  materia  di  valutazione  di  impatto
ambientale;
  Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del  31  luglio  1997, che ha espresso parere favorevole condizionato
all'accettazione di alcuni emendamenti;
  Considerato che non puo' essere accettato l'emendamento aggiuntivo,
proposto  dalla  citata  Conferenza,  al  comma  1 dell'articolo 4 e,
conseguentemente,  l'emendamento  che abroga l'articolo 15 in quanto,
in  base  all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
ed  all'articolo  21  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al
Corpo  forestale  dello  Stato la sorveglianza nelle zone speciali di
conservazione,  salvo  quanto  diversamente disposto per le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Considerato  che  non  possono  essere  accettati  gli emendamenti,
proposti  dalla  citata  Conferenza,  al  comma 2 dell'articolo 7, al
comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la
tutela   della   flora   e   della  fauna  rappresenta  un  interesse
fondamentale  dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte
costituzionale  con  sentenza  n.  272  del  22  luglio 1996 e che la
competenza  in  tale  materia spetta al Ministero dell'ambiente, come
stabilito  dall'articolo  5  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
istitutiva del medesimo Ministero;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 1997;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione
delle  misure  previste  dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa
alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e seminaturali e della
flora  e  della  fauna  selvatiche,  ai fini della salvaguardia della
biodiversita'   mediante  la  conservazione  degli  habitat  naturali
elencati  nell'allegato  A  e  delle specie della flora e della fauna
indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
  2.  Le  procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese
ad  assicurare  il  mantenimento  o  il  ripristino,  in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di
fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
  3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto
delle   esigenze  economiche,  sociali  e  culturali,  nonche'  delle
particolarita' regionali e locali.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  all'attuazione  degli obiettivi del presente
regolamento  nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione.
  ((  4-bis.  Gli  allegati  A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte
integrante del presente regolamento. ))