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LEGGE 2 ottobre 1997, n. 345

Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia di Venezia.

note: Entrata in vigore della legge: 29/10/1997
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Testo in vigore dal: 29-10-1997
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo  19 -bis,  comma 1,  del decreto  - legge  25 marzo
1997, n.  67, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  23 maggio
1997, n. 135, le parole: "periodo  1997 - 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "periodo 1998 - 2017" e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  "quali  rate di  ammortamento  di  mutui ventennali  che  la
societa'  concessionaria  e' autorizzata  a  contrarre  ai sensi  del
citato articolo 2, comma 87, della legge n. 662 del 1996. E' altresi'
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997".
  2. I finanziamenti di cui al  comma 1 sono utilizzati anche per gli
assi di penetrazione in Firenze.
  3.  Per la  realizzazione di  opere viarie  funzionali al  progetto
Malpensa 2000 sono  autorizzati limiti di impegno  ventennali di lire
53  miliardi a  decorrere  dall'anno  1998 e  di  lire  7 miliardi  a
decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS.
  4.   Per   il   superamento   e   l'eliminazione   delle   barriere
architettoniche negli  edifici privati, di  cui alla legge  9 gennaio
1989, n  13, e' autorizzata la  spesa di lire 10  miliardi per l'anno
1997 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
  5. E' autorizzato un contributo  straordinario di lire 10 miliardi,
in ragione  di lire 2 miliardi  per l'anno 1997, lire  3 miliardi per
l'anno 1998 e lire 5 miliardi per l'anno 1999, per il rifinanziamento
dell'articolo  5,  comma 2,  della  legge  29  luglio 1991,  n.  243,
finalizzato ad  interventi per la  libera Universita' degli  studi di
Urbino.
  6.  Per la  realizzazione, la  ristrutturazione e  l'adattamento di
edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle
regioni  Sicilia  e   Calabria,  anche  al  fine   di  consentire  la
celebrazione  in  condizioni  di massima  sicurezza  di  procedimenti
penali  contro  la criminalita'  organizzata,  nonche'  per opere  di
completamento  del   nuovo  complesso   giudiziario  di   Napoli,  e'
autorizzata la spesa di lire  43 miliardi per l'anno finanziario 1997
e di lire 7 miliardi per l'anno 1998. Si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 3,  comma 2, del decreto - legge  13 settembre 1996,
n. 479, convertito, con modificazioni,  dalla legge 15 novembre 1996,
n. 579.
  7.  Per il  proseguimento dei  programmi di  intervento finalizzati
alla  salvaguardia di  Venezia e  della sua  laguna, al  suo recupero
architettonico, urbanistico, ambientale e socio - economico, ai sensi
e  per  gli  effetti  della  legge 5  febbraio  1992,  n.  139,  sono
autorizzati gli ulteriori limiti di  impegno quindicennali di lire 50
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1998  e  1999,  rispettivamente
ripartiti in ragione:  di lire 16 miliardi e di  lire 19 miliardi per
interventi in regime  di concessione di competenza  del Ministero dei
lavori pubblici;  di lire 8  miliardi e di  lire 12 miliardi  per gli
interventi di competenza della regione  Veneto; di lire 20 miliardi e
di lire  15 miliardi per gli  interventi di competenza dei  comuni di
Venezia e Chioggia; di  lire 1 miliardo e di lire  1 miliardo per gli
interventi   relativi  all'aeroporto   Marco  Polo,   in  regime   di
concessione  di  competenza  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione;  di  lire 3  miliardi  e  di  lire  1 miliardo  per  gli
interventi  di competenza  dell'Universita'  Ca' Foscari;  di lire  1
miliardo  e di  lire  1  miliardo per  gli  interventi di  competenza
dell'Istituto  universitario di  architettura di  Venezia; di  lire 1
miliardo e di lire 1 miliardo  per gli interventi di competenza della
provincia di Venezia.
  8. E' autorizzata la spesa di  lire 30 miliardi per l'anno 1997 per
interventi   di   sistemazione   e  rinaturalizzazione   della   rete
idrografica  nel territorio  della provincia  di Gorizia,  secondo un
piano da approvare con le modalita' di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni.  A valere sulla autorizzazione di
cui  al  precedente periodo  il  Ministro  dei lavori  pubblici  puo'
destinare un  contributo non superiore a  lire 3 miliardi al  fine di
incentivare e  promuovere, anche con  il concorso delle  attivita' di
ricerca universitaria, l'integrazione a  livello centrale e regionale
delle  attivita' di  monitoraggio e  studio  per la  previsione e  la
prevenzione del  rischio geologico.  Per tali finalita'  il Ministero
dei lavori pubblici promuove, con  la regione Friuli - Venezia Giulia
e  con le  Universita' locali,  la  sottoscrizione di  un accordo  di
programma nell'ambito  del quale  e' previsto  il concorso  tecnico -
scientifico del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali.
  9. All'onere derivante dall'attuazione  del presente articolo, pari
a lire  85 miliardi per l'anno  1997, a lire 133  miliardi per l'anno
1998 e  a lire 185  miliardi per l'anno  1999, si provvede,  quanto a
lire 85 miliardi per l'anno 1997,  a lire 83 miliardi per l'anno 1998
e  a  lire 135  miliardi  per  l'anno 1999,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997 - 1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero dei  lavori  pubblici,  e  quanto a  lire  50
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione  di spesa  recata all'articolo  19 -bis
del  decreto  -   legge  25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge 23 maggio  1997, n. 135. Il  Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 2 ottobre 1997
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                  Costa, Ministro dei lavori pubblici
 Visto, il Guardasigilli: Flick
           Note all'art. 1:
            -  L'art.    19-bis  del   D.L. 25   marzo 1997,   n. 67,
          convertito, con modificazioni,   dalla   legge 23    maggio
          1997,      n.  135    (Disposizioni  urgenti  per  favorire
          l'occupazione),     come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata, e' il seguente:
            "Art.     19-bis     (Realizzazione    e    potenziamento
          di   tratti autostradali).  - 1.  Per le  finalita' e   con
          le   modalita' previste nell'art. 2, comma  87, della legge
          23 dicembre 1996,  n. 662, per la realizzazione del  tratto
          Aglio'-Canova    e  il  potenziamento  del  tratto  Firenze
          Nord-Firenze  Sud     dell'autostrada  Bologna-Firenze   e'
          concesso  un  ulteriore   contributo di   lire 100 miliardi
          annui  per    il  periodo  1998-2017    quali  rate      di
          ammortamento  di    mutui    ventennali  che    la societa'
          concessionaria  e' autorizzata  a  contrarre  ai sensi  del
          citato art.  2, comma 87,  della legge n,   662  del  1996.
          E'  altresi'  autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per
          l'anno 1997.
            2. All'onere  derivante  dell'attuazione    del  presente
          articolo,  pari  a  lire   100 miliardi per  ciascuno degli
          anni    1997,  l998  e    1999,  si  provvede      mediante
          corrispondente     riduzione  dello   stanziamento iscritto
          ai  fini  del  bilancio triennale   1997 - 1999 al capitolo
          9001 dello stato di   previsione del Ministero  del  tesoro
          per l'anno 1997, parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al  Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del
          tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio".
            -  Si riporta  il testo  del comma  87 dell'art.  2 della
          legge n.   662/1996 (Misure    di  razionalizzazione  della
          finanza   pubblica): "87.  Per consentire l'avvio del nuovo
          tratto  Aglio'-Canova  dell'autostrada  Firenze-Bologna  e'
          concesso alla concessionaria  Societa' autostrade S.p.a. un
          contributo di lire 20  miliardi annui per il periodo 1997 -
          2016   per   l'ammortamento   di  mutui  che  la   societa'
          stessa  e' autorizzata a contrarre".
            - La legge 9 gennaio 1989,   n. 13,  reca:  "Disposizioni
          per   favorire  il  superamento  e  l'eliminazione    delle
          barriere architettoniche negli edifici privati".
            - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge
          29  luglio  1991,  n.     243  (Universita'   non   statali
          legalmente  riconosciute):  "2.    Alla  libera Universita'
          degli studi di Urbino e' inoltre assegnata  la  somma    di
          lire  10  miliardi per  ciascuno degli  anni  1992 e  1993,
          finalizzata ad interventi per le opere di edilizia".
            -  L'art.  3,  comma  2,  del  D.L.  13  settembre  1996,
          n.    479,  convertito, con modificazioni,   dalla legge 15
          novembre  1996, n. 579 (Provvedimenti   urgenti    per   il
          personale      dell'Amministrazione penitenziaria,   per il
          servizio    di  traduzione     dei     detenuti  e      per
          l'accelerazione   delle   modalita'  di  conclusione  degli
          appalti relativi agli   edifici giudiziari   nelle  regioni
          Sicilia e  Calabria), e'  il seguente): "2. A  far data dal
          18  luglio 1996,   gli interventi per la realizzazione,  la
          ristrutturazione  e  l'adattamento   di  edifici  demaniali
          destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni
          di   cui    al  comma   1  possono   essere  affidati   dai
          competenti provveditorati regionali  alle opere pubbliche a
          trattativa privata, anche in  deroga    all'art.  24  della
          legge   11   febbraio      1994,   n.   109,  e  successive
          modificazioni, mediante gara informale per la quale  devono
          essere acquisite almeno tre offerte".
            -    La  legge    5    febbraio  1992,    n. 139,   reca:
          "Interventi per   la salvaguardia di Venezia  e  della  sua
          laguna".
            - La  legge 18 maggio 1989,  n. 183, reca: "Norme  per il
          riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del
          suolo".