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LEGGE 2 ottobre 1997, n. 345

Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia di Venezia.

note: Entrata in vigore della legge: 29/10/1997
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Testo in vigore dal:  29-10-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 19 -bis, comma 1, del decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le parole: "periodo 1997 - 1999" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 1998 - 2017" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "quali rate di ammortamento di mutui ventennali che la società concessionaria è autorizzata a contrarre ai sensi del citato articolo 2, comma 87, della legge n. 662 del 1996. È altresì autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997".
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per gli assi di penetrazione in Firenze.
3. Per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa 2000 sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 53 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS.
4. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n 13, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1997 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
5. È autorizzato un contributo straordinario di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1997, lire 3 miliardi per l'anno 1998 e lire 5 miliardi per l'anno 1999, per il rifinanziamento dell'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243, finalizzato ad interventi per la libera Università degli studi di Urbino.
6. Per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, anche al fine di consentire la celebrazione in condizioni di massima sicurezza di procedimenti penali contro la criminalità organizzata, nonché per opere di completamento del nuovo complesso giudiziario di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno finanziario 1997 e di lire 7 miliardi per l'anno 1998. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto - legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579.
7. Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio - economico, ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, rispettivamente ripartiti in ragione: di lire 16 miliardi e di lire 19 miliardi per interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire 8 miliardi e di lire 12 miliardi per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 20 miliardi e di lire 15 miliardi per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 3 miliardi e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza dell'Università Cà Foscari; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.
8. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997 per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della provincia di Gorizia, secondo un piano da approvare con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. A valere sulla autorizzazione di cui al precedente periodo il Ministro dei lavori pubblici può destinare un contributo non superiore a lire 3 miliardi al fine di incentivare e promuovere, anche con il concorso delle attività di ricerca universitaria, l'integrazione a livello centrale e regionale delle attività di monitoraggio e studio per la previsione e la prevenzione del rischio geologico. Per tali finalità il Ministero dei lavori pubblici promuove, con la regione Friuli - Venezia Giulia e con le Università locali, la sottoscrizione di un accordo di programma nell'ambito del quale è previsto il concorso tecnico - scientifico del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 85 miliardi per l'anno 1997, a lire 133 miliardi per l'anno 1998 e a lire 185 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 85 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998 e a lire 135 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 19 -bis del decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Costa, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: Flick

Note all'art. 1:
- L'art. 19-bis del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 19-bis (Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali). - 1. Per le finalità e con le modalità previste nell'art. 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1998-2017 quali rate di ammortamento di mutui ventennali che la società concessionaria è autorizzata a contrarre ai sensi del citato art. 2, comma 87, della legge n, 662 del 1996.
È altresì autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
2. All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, l998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo del comma 87 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade S.p.a. un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997 - 2016 per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre".
- La legge 9 gennaio 1989, n. 13, reca: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali legalmente riconosciute): "2. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia".
- L'art. 3, comma 2, del D.L. 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria), è il seguente): "2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 139, reca: "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna".
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".