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LEGGE 2 ottobre 1997, n. 341

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI).

note: Entrata in vigore della legge: 25-10-1997
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Testo in vigore dal:  25-10-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso al trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88, e 9 maggio 1988, n. 167, è aumentata a 11.017.450.000 di ECU in conformità alla decisione adottata l'11 giugno 1990 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa, per il periodo dal 1994 al 1998.
2. L'importo di ECU 234.312.088 della riserva supplementare della Banca, imputabile all'Italia, è considerato come riserva disponibile e trasformato in capitale interamente versato mediante incorporazione.
3. La quota da versare rappresenterà l'1,81323563 per cento di ECU 5.274.412.912 pari a ECU 95.637.587 e sarà corrisposta in dieci rate semestrali di uguale importo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, reca: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee".
- Il testo dell'art. 4 del protocollo sullo statuto della Banca europea degli investimenti, annesso al trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della citata legge n. 1203/1957, è il seguente:
"Art. 4. - 1. Il capitale della Banca è di un miliardo di unità di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri, sono le seguenti:
Germania 300 milioni
Francia 300 milioni
Italia 240 milioni
Belgio 86,5 milioni
Paesi Bassi 71,5 milioni
Lussemburgo 2 milioni
Il valore dell'unità di conto corrisponde a 0,88867088 grammi d'oro fino.
Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.
2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.
3. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto".
- Le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88 e 9 maggio 1988, n. 167, hanno stabilito i successivi aumenti della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea degli investimenti (BEI). Da ultimo l'art. 1 della citata legge n. 167/1988 aveva fissato tale quota in 5.508.725.000 di ECU.