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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 335

Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-10-1997
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Testo in vigore dal: 21-10-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la legge  8 luglio  1986, n.  349, istitutiva  del Ministero
dell'ambiente;
  Visto il decreto  - legge 4 dicembre 1993, n.  496, convertito, con
modificazioni,  dalla   legge  21   gennaio  1994,  n.   61,  recante
disposizioni urgenti sulla  riorganizzazione dei controlli ambientali
e istituzione dell'Agenzia nazionale  per la protezione dell'ambiente
(A.N.P.A.), ed in particolare l'articolo 1 -ter, comma 5, che prevede
l'adozione    del   regolamento    che   disciplina    le   modalita'
dell'organizzazione della medesima Agenzia;
  Ritenuta  l'opportunita',  in  attesa   dei  provvedimenti  per  il
riordino degli  enti pubblici  nazionali operanti in  settori diversi
dalla  previdenza ed  assistenza  di cui  all'articolo  11, comma  1,
lettera  b),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  di  provvedere
all'emanazione del predetto regolamento;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
5  gennaio  1996,  recante approvazione  dello  statuto  dell'Agenzia
nazionale per la protezione  dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996;
  Sentita la  Conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla proposta  del Ministro  dell'ambiente e  del Ministro  per la
funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro
del tesoro;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Strutture operative
  1.  L'organizzazione  dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente (ANPA) si articola in  aree dipartimentali e di servizi
a  carattere amministrativogestionale.  I  dipartimenti coordinano  i
settori e  i laboratori  a carattere tecnico  - scientifico,  i quali
possono essere organizzati per competenza  e per obiettivo. I servizi
sono articolati in  uffici funzionali. All'interno dei  settori e dei
laboratori, per particolari competenze  o tipi di intervento, possono
essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attivita' e
progetti.
  2. Sono istituiti i seguenti dipartimenti e servizi:
  a)   dipartimento   stato   dell'ambiente,  controlli   e   sistemi
informativi;
    b) dipartimento prevenzione e risanamento ambientali;
    c) dipartimento rischio tecnologico e naturale;
    d) dipartimento rischio nucleare e radiologico;
  e) dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione;
  f) area dei servizi giuridici amministrativi e gestionali.
  Resta   ferma   la    possibilita'   di   collegamenti   funzionali
interdipartimentali,   eventualmente  gestiti   da  unita'   all'uopo
istituite, anche a carattere temporaneo.
  3. Fanno  capo funzionalmente al  presidente e al  direttore, oltre
alla segreteria, unita' di supporto per l'esercizio dei loro compiti.
  4. Tra le unita' e gli uffici sono comunque previsti:
  a) quelli addetti alle attivita' concernenti la normativa tecnica;
  b)  quelli  di  supporto  tecnico -  scientifico  al  comitato  per
l'esercizio  delle funzioni  relative  alla  concessione del  marchio
dell'Unione europea di qualita'  ecologica (Ecolabel) e all'attivita'
di ecogestione ed audit in campo ambientale (Ecoaudit);
  c) quelli preposti al sistema qualita' dell'Agenzia e alle funzioni
di protezione e prevenzione interne, che fanno direttamente capo alla
direzione.
  5.  Entro sessanta  giorni  dalla  data di  entrata  in vigore  del
presente regolamento il consiglio di amministrazione, su proposta del
direttore,  tenuto  conto  dei  compiti  e  delle  funzioni  all'ANPA
normativamente   attribuiti,   delibera   l'ulteriore   articolazione
strutturale  dell'Agenzia   in  settori,  laboratori  e   uffici.  La
deliberazione e' comunicata al Ministro dell'ambiente e sottoposta ad
approvazione nei casi previsti dall'articolo  29 della legge 20 marzo
1975, n. 70.
  6.  Le  modifiche  alla  composizione ed  al  numero  delle  unita'
operative   rese  necessarie   da  esigenze   di  adeguamento   e  di
ottimizzazione sono comunicate al Ministro dell'ambiente.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il  testo  dell'art.  11, comma   1, lettera b), della
          legge 15 marzo 1997, n.  59 "Delega   al Governo    per  il
          conferimento  di   funzioni e compiti alle  regioni ed enti
          locali, per la riforma  della pubblica amministrazione    e
          per  la  semplificazione  amministrativa"  e'  il seguente:
            "1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi
          dalla data di  entrata  in vigore  della  presente   legge,
          uno o  piu'  decreti legislativi diretti a:
              a) (omissis);
            b)   riordinare   gli enti  pubblici  nazionali  operanti
          in   settori diversi   dalla assistenza    e    previdenza,
          nonche'    gli  enti   privati, controllati direttamente  o
          indirettamente dallo Stato,  che operano, anche all'estero,
          nella  promozione  e  nel  sostegno  pubblico  al   sistema
          produttivo nazionale".
            -  L'art.  1-ter, comma  5,  del  D.L.  4  dicembre 1993,
          n.    496,  convertito, con   modificazioni dalla  legge 21
          gennaio 1994,  n. 61, recante  "Disposizioni urgenti  sulla
          riorganizzazione da  controlli ambientali e   l'istituzione
          dell'Agenzia  nazionale  per    la protezione dell'ambiente
          (ANPA)" e'   il seguente:   "5. Entro    centoventi  giorni
          dalla    data di   entrata   in   vigore della   legge   di
          conversione   del  presente    decreto,  con    regolamento
          emanato,    ai sensi   dell'art. 17, comma  1,  della legge
          23  agosto  1988,  n.  400, con   decreto   del  Presidente
          della   Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio dei
          Ministri, su proposta  del Ministro dell'ambiente  e    del
          Ministro  per  la  funzione pubblica, sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra  lo Stato,  le regioni  e  le
          province    autonome  di    Trento  e    di  Bolzano,  sono
          disciplinate  le modalita' dell'organizzazione dell'ANPA in
          strutture operative".
            -  Il comma  1 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei    Ministri),  come
          modificato    dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.
          29,  prevede    che  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione  del    Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio  di    Stato  che
          deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni dalla richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norma   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
            Il   comma 4  dello  stesso articolo  stabilisce  che gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            -  L'art.  29  della  legge  20  marzo 1975, n. 70, e' il
          seguente:
            "Art. 29 (Controllo  sulle delibere degli enti).  -    Le
          delibere  con cui  gli   enti  adottano  o  modificano   il
          regolamento   organico, definiscono   o    modificano    la
          consistenza   organica    di  ciascuna qualifica, il numero
          dei dirigenti   degli uffici e degli  addetti  agli  uffici
          stessi,     sono  rimesse    a    mezzo    di  raccomandata
          per l'approvazione al Ministero  cui compete  la  vigilanza
          sull'ente  e  al  Ministero    del    tesoro. Alla   stessa
          approvazione  sono soggette  le delibere  con le  quali  si
          provvede    ad  aumentare   o modificare   gli stanziamenti
          relativi a spese generali   e di personale  in  conformita'
          degli accordi sindacali approvati dal Governo.
            Per  le  delibere di cui al  primo comma dell'art. 25  e'
          richiesta, per la  parte  riguardante  l'ordinamento    dei
          servizi  anche  il  concerto del Presidente   del Consiglio
          dei Ministri. A   tal fine   le  suddette  delibere    sono
          rimesse,  ai   sensi   del   comma precedente,   anche   al
          Presidente del Consiglio dei Ministri.
            Entro  novanta    giorni  dalla     data  in     cui   la
          deliberazione  risulta  pervenuta, il Ministro  cui compete
          la vigilanza, di  concerto con il Ministro  per il  tesoro,
          l'approva o  la  restituisce all'ente  con motivati rilievi
          per il riesame da  parte  dell'organo  deliberante.  Per  i
          rilievi     riguardanti    vizi  di   legittimita'   devono
          essere espressamente indicate  le norme che   si  ritengono
          violate     anche  con  riferimento  ai  principi  generali
          dell'ordinamento giuridico.
            I  rilievi sono  comunicati,  per conoscenza,   anche  al
          presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
            Trascorso  il termine  di novanta giorni la  delibera non
          restituita diventa esecutiva.
            Le   delibere diventano   comunque esecutive,    qualora,
          nonostante    i rilievi, siano motivatamente confermate con
          nuova   deliberazione   degli   organi       amministrativi
          dell'ente,    sempreche' i  rilievi  mossi  non attengano a
          vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici.
            Nel caso di ripetute  e    gravi  inosservanze  da  parte
          dell'ente   delle   disposizioni   contenute  nel  presente
          articolo, il  Ministero  vigilante  puo'    procedere  allo
          scioglimento   del   consiglio di  amminstrazione dell'ente
          stesso, se  direttamente competente,  o, in  caso  diverso,
          propone lo scioglimento".