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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1997, n. 322

Regolamento recante norme sulle condizioni di ammissibilità all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-10-1997
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  9-10-1997

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e, in particolare l'articolo 23, commi 4 e 5, il quale prevede l'istituzione presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari e la determinazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione al predetto Albo, con regolamento adottato dal Ministro del tesoro sentita la CONSOB;
Sentito il parere della CONSOB, trasmesso con nota dell'11 dicembre 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997, il quale, in particolare, ha invitato ad evitare un rinvio ad altro testo normativo per l'individuazione dei requisiti di onorabilità richiesti per l'iscrizione al suddetto Albo;
Ritenuto di non poter raccogliere l'invito del Consiglio di Stato, in quanto risulta prioritaria l'esigenza di assicurare l'uniformità nel trattamento dei requisiti di onorabilità prescritti agli operatori del mercato finanziario;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 5 maggio 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti di onorabilità
1. Possono essere iscritti all'Albo dei promotori finanziari, di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, (di seguito definito Albo), coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 415/1996 per gli esponenti aziendali delle SIM.
2. Sino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 415/1996, possono essere iscritti all'Albo coloro che presentano i requisiti di onorabilità richiesti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 23, commi 4 e 5, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente:
"4. È istituito presso la CONSOB l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.
5. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB".
- Il testo dell'art. 66, comma 1, lettera b), del D.Lgs. numero 415/1995 è il seguente:
"1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con la decorrenza indicata nelle rispettive lettere:
a) (omissis);
b) l'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 7, comma 1".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 415/1996 è il seguente:
"Art. 7 (Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla CONSOB.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è il seguente:
"2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle società indicando le attività per le quali le società stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:
a) (omissis);
b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, quarto comma, lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i direttori gnerali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonché i soci accomandatari devono altresì avere svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in società commissionarie ammesse agli anti recinti alle grida delle borse valori, o in società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in società di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio".
- Il testo dell'art. 1, quarto comma, lettera d) (già c), della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, è il seguente: " d) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause d'ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della società di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350".