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DECRETO-LEGGE 9 settembre 1997, n. 292

Interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a. e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-9-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 1997, n. 388 (in G.U. 08/11/1997, n.261).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/1997)
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Testo in vigore dal:  9-9-1997 al: 8-11-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi finalizzati a favorire la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a., in amministrazione straordinaria, nonché il risanamento ed il rilancio del Banco di Sicilia S.p.a., nell'ambito di una operazione di integrazione tra le due banche;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e dell'8 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di favorire la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a., nonché il risanamento ed il rilancio del Banco di Sicilia S.p.a., nell'ambito di un'operazione di integrazione tra le due banche, il Banco di Sicilia e le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, definiscono un accordo sindacale, da concludersi secondo le norme contrattuali vigenti, relativo alle ricadute sul personale del piano industriale del Banco di Sicilia, efficace nei confronti di tutti gli interessati, anche in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo. Fino a quando non intervenga il predetto accordo sindacale, i dipendenti della Sicilcassa assorbiti dal Banco di Sicilia mantengono il trattamento economico e normativo di spettanza nell'impresa di provenienza, così come modificato dalle intese del 30 settembre 1996, che conservano gli effetti per il loro intero contenuto. Gli obblighi informativi previsti dal comma 1 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dalla contrattazione collettiva sono assolti entro novanta giorni dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi.
2. Gli obblighi comunque derivanti dalla normativa sul collocamento obbligatorio sono sospesi per il Banco di Sicilia fino al 31 dicembre 2002.