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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 luglio 1997, n. 278

Regolamento concernente modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-9-1997
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vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  5-9-1997

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'articolo 17, commi dal 104 al n. 108 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedono il riordinamento del Consiglio universitario nazionale e l'emanazione di decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per determinare le modalità di elezione dei relativi componenti ed individuare grandi aree omogenee di settori scientificodisciplinari in numero non superiore a quindici;
Ritenuto opportuno raggruppare i settori scientificodisciplinari in quattordici aree omogenee secondo le indicazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 5, 7 e 27 ottobre 1995;
Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 400 del 1988 (nota n. 2178/III.6 del 17 luglio 1997), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, prot. n. DAGL 1.1.4/31890/4.23.20;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Elezioni dei professori e ricercatori
1. Nel Consiglio universitario nazionale, per ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientificodisciplinari di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 104, lettera a), così come individuate nell'allegato, sono eletti un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore.
2. Ai fini del presente decreto:
a) nella denominazione "professori ordinari" si intendono compresi i professori straordinari;
b) nella denominazione "ricercatore" si intendono compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
c) nella denominazione università ed istituti di istruzione universitaria si intendono ricompresi le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.
3. Per ciascuna delle aree disciplinari di cui al comma 1 sono costituiti tre collegi elettorali, dei quali uno è composto dai professori ordinari, uno dai professori associati, e uno dai ricercatori.
4. In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito agli appartenenti alle rispettive categorie, inquadrati nei settori scientifico - disciplinari afferenti alla medesima area. Ogni elettore esprime il proprio voto per un candidato. Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- I commi 104-108 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevedono che il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientificodisciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del per sonale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai profes sori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 104, lettera a), dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.