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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 luglio 1997, n. 274

Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1999)
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Testo in vigore dal: 28-8-1997
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  25 gennaio 1994, n. 82, recante "Disciplina delle
attivita'   di  pulizia,  di  disinfezione,  di  disinfestazione,  di
derattizzazione  e  di  sanificazione" e in particolare l'articolo 1,
commi 2 e 3 e l'articolo 4, commi 1 e 2;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  sulla "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Visto  l'articolo  8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, ed il
relativo   regolamento   di  attuazione  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata   con  nota  n.  487467  del  29  maggio  1997,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attivita' di
pulizia,  di  disinfezione,  disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione sono cosi' definite:
    a)  sono  attivita' di pulizia quelle che riguardano il complesso
di  procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non
desiderato  o  sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed
aree di pertinenza;
    b)  sono  attivita'  di  disinfezione  quelle  che  riguardano il
complesso   dei   procedimenti  e  operazioni  atti  a  rendere  sani
determinati  ambienti  confinati  e  aree  di  pertinenza mediante la
distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
    c)  sono  attivita'  di  disinfestazione quelle che riguardano il
complesso  di  procedimenti  e  operazioni atti a distruggere piccoli
animali,  in  particolare artropodi, sia perche' parassiti, vettori o
riserve di agenti infettivi sia perche' molesti e specie vegetali non
desiderate.  La  disinfestazione  puo'  essere integrale se rivolta a
tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
    d)  sono  attivita'  di  derattizzazione quelle che riguardano il
complesso  di  procedimenti  e  operazioni  di disinfestazione atti a
determinare  o la distruzione completa oppure la riduzione del numero
della  popolazione  dei  ratti  o  dei  topi al di sotto di una certa
soglia;
    e)  sono  attivita'  di  sanificazione  quelle  che riguardano il
complesso   di   procedimenti   e  operazioni  atti  a  rendere  sani
determinati   ambienti   mediante   l'attivita'  di  pulizia  e/o  di
disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il
miglioramento  delle condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura,  l'umidita' e la ventilazione ovvero per quanto riguarda
l'illuminazione e il rumore.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
            - La  legge 25 gennaio 1994,   n.  82  (Disciplina  delle
          attivita'  di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione,
          di  derattizzazione  e  di  sanificazione),   e'      stata
          pubblicata   nella Gazzetta Ufficiale  n. 27 del 3 febbraio
          1994.
          Note alle premesse:
            - I testi dei commi 3 e  4 dell'art. 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.    400  (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e ordinamento  della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri) sono i seguenti:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            -  Il testo  dell'art.   8   della legge   29    dicembre
          1993,  n.   580 (Riordinamento delle  camere di  commercio,
          industria,  artigianato e agricoltura) e' il seguente:
            "Art.  8 (Registro  delle imprese).  -  1. E'   istituito
          presso    la camera   di commercio  l'ufficio  del registro
          delle  imprese di  cui all'art. 2188 del codice civile.
            2. L'ufficio  provvede alla  tenuta del   registro  delle
          imprese  in  conformita' agli articoli 2188 e  seguenti del
          codice civile, nonche' alle disposizioni    della  presente
          legge  e al   regolamento di  cui al comma  8 del  presente
          articolo,  sotto  la vigilanza  di un  giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
            3.  L'ufficio e'   retto da   un conservatore    nominato
          dalla    giunta  nella  persona    del  segretario generale
          ovvero di un  dirigente della camera di  commercio.  L'atto
          di    nomina  del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale.
            4.  Sono  iscritti in sezioni speciali del registro delle
          imprese gli imprenditori  agricoli di  cui   all'art.  2135
          del    codice  civile,    i  piccoli  imprenditori   di cui
          all'art.  2083 del medesimo codice  e le societa' semplici.
          Le imprese   artigiane iscritte   agli albi   di  cui  alla
          legge  8  agosto 1985,  n. 443,  sono altresi'  annotate in
          una sezione speciale del registro delle imprese.
            5.    L'iscrizione    nelle    sezioni    speciali     ha
          funzione        di  certificazione    anagrafica    e    di
          pubblicita'  notizia,  oltre  agli effetti  previsti  dalle
          leggi speciali.
            6. La predisposizione,  la tenuta, la conservazione  e la
          gestione,  secondo   tecniche   informatiche, del  registro
          delle   imprese ed   il funzionamento    dell'ufficio  sono
          realizzati    in    modo  da    assicurare  completezza   e
          organicita'   di   pubblicita'   per   tutte   le   imprese
          soggette   ad   iscrizione,   garantendo  la  tempestivita'
          dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
            7.  Il sistema   di pubblicita'   di   cui al    presente
          articolo    deve trovare piena attuazione  entro il termine
          massimo di  tre anni dalla data di entrata  in vigore della
          presente legge. Fino  a tale data le  camere  di  commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui  al  testo  unico    approvato  con  regio  decreto  20
          settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
            8. Con  regolamento emanato  ai sensi dell'art.  17 della
          legge  23  agosto 1988,  n. 400,  su proposta  del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni dalla data di  entrata in vigore  della
          presente  legge,   sono  stabilite le  norme  di attuazione
          del   presente   articolo   che   dovranno   prevedere   in
          particolare:
            a)    il coordinamento   della   pubblicita'   realizzata
          attraverso   il registro delle imprese  con  il  Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per azioni e  a responsabilita'
          limitata e   con il   Bollettino ufficiale  delle  societa'
          cooperative,    previsti  dalla  legge 12   aprile 1973, n.
          256, e successive modificazioni;
            b) il   rilascio, anche per   corrispondenza  e  per  via
          telematica,  a  chiunque    ne    faccia    richiesta,   di
          certificati  di  iscrizione  nel registro delle  imprese  o
          di  certiticati  attestanti il  deposito di atti a tal fine
          richiesti o  di certificati che attestino  la  mancanza  di
          iscrizione,  nonche'  di copia integrale o parziale di ogni
          atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito
          nel registro  delle  imprese,  in  conformita'  alle  norme
          vigenti;
            c)       particolari    procedure      agevolative      e
          semplificative   per l'istituzione  e   la   tenuta   delle
          sezioni  speciali  del  registro, evitando duplicazioni  di
          adempimenti  ed aggravi  di oneri  a carico delle imprese;
            d)   l'acquisizione   e  l'utilizzazione  da parte  delle
          camere  di commercio di ogni  altra  notizia  di  carattere
          economico,  statistico  ed amministrativo  non prevista  ai
          fini  dell'iscrizione nel  registro delle imprese  e  nelle
          sue   sezioni,   evitando  in  ogni  caso  duplicazioni  di
          adempimenti a carico delle imprese.
            9. Per gli    imprenditori  agricoli  e  i    coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo del diritto annuale di cui all'art.    18,  comma
          1,  lettera    b),  e'    determinato,  in    sede di prima
          applicazione  della presente  legge, nella  misura di    un
          terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
            10.    E' abrogato   il secondo  comma  dell'art. 47  del
          testo   unico approvato con regio  decreto  20    settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
            11.    Allo   scopo   di   favorire   l'istituzione   del
          registro  delle imprese, le camere di commercio provvedono,
          a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in    vigore  della
          presente legge,  ad acquisire  alla propria banca dati  gli
          atti  comungue   soggetti all'iscrizione o  al deposito nel
          registro delle imprese.
            12. Le  disposizioni di cui  ai commi  1, 2, 3,   4 e  10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
            13. Gli uffici   giudiziari hanno  accesso  diretto  alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo del   registro delle
          imprese e,  fino al termine di   cui al    comma  7,    del
          registro  delle    ditte  e    hanno  diritto   di ottenere
          gratuitamente copia integrale o parziale di ogni  atto  per
          il  quale siano  previsti l'iscrizione  o il  deposito, con
          le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8".
            -  Il D.P.R.   7   dicembre 1995,   n. 581,   e'    stato
          pubblicato    nel  Supplemento    ordinario  n.    17, alla
          Gazzetta Ufficiale  n. 28  del 3 febbraio 1996.
            - Per   il comma   3  dell'art.    17  della  legge    n.
          400/1988,  vedi la prima nota alle premesse.
          Nota all'art. 1:
             - Per la legge n. 82/1994, vedi nota alle premesse.