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LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia.

note: Entrata in vigore della legge: 11-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
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Testo in vigore dal: 11-8-1997
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
   Attivita' di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di
           sostegno alle attivita' economiche e produttive

  1.  Al  fine  di  effettuare  attivita'  di valutazione e controllo
sull'efficacia  e  sul  rispetto  delle  finalita'  delle leggi e dei
conseguenti  provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle
attivita'  economiche  e  produttive,  il  Governo,  entro il mese di
aprile  di  ogni  anno,  presenta  alle  commissioni del Senato della
Repubblica   e  della  Camera  dei  deputati  competenti  in  materia
industriale   una  relazione  illustrativa  delle  caratteristiche  e
dell'andamento,  nell'anno  precedente,  dei diversi provvedimenti in
materia   di   sostegno   alle  attivita'  economiche  e  produttive,
tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente
delle  somme  impegnate  e  di  quelle  erogate,  degli  investimenti
attivati  e  dell'impatto  occupazionale  attivato  e quant'altro sia
ritenuto  utile  per  una valutazione dei provvedimenti in questione.
Detta  relazione  dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata,
elementi   di   monitoraggio,  rispetto  agli  andamenti  degli  anni
precedenti,  nonche'  l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di
vigilanza  e  di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti
di  societa'  o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero
dalle  medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di
mettere  in  grado  le  Commissioni  di valutare l'efficacia di detti
provvedimenti.
  2.   Le   Commissioni   parlarnentari,   nella  loro  attivita'  di
valutazione  e  controllo  di  cui  al  comma  1,  possono richiedere
informazioni  ed  elementi  conoscitivi  relativi  a singoli soggetti
pubblici  e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e
provvedimenti  di  sostegno  alle  attivita'  economiche e produttive
direttamente alla struttura di cui al comma 3.
  3.  Al  fine  di  corrispondere  alle  esigenze  informative  e  di
monitoraggio   sugli  effetti  dei  provvedimenti  di  sostegno  alle
attivita'  economiche  e  produttive e' istituita presso il ministero
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  una  apposita
struttura,  utilizzando  le  risorse  di  personale  e strumentali in
essere presso il medesimo.
  4.  I  soggetti  pubblici  e  privati, beneficiari di finanziamenti
derivanti  da  leggi  e  provvedimenti  di  sostegno  alle  attivita'
economiche   e   produttive,  sono  tenuti  a  fornire  al  ministero
dell'Industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  ogni  elemento
informativo   relativo   all'utilizzazione  di  detti  finanziamenti,
ritenuto  dal  medesimo  utile  per  le  attivita' di cui al presente
articolo.
  5.  Le  Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire
alle  Assemblee  delle Camere con una relazione annuale da presentare
prima dell'inizio della sessione di bilancio.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle note qui pubblicato  e' stato redatto ai
          sensi del l'art. 10,  commi 2  e 3,  del testo  unico delle
          disposizioni    sulla     promulgazione     delle     leggi
          sull'emanazione      dei   decreti   del  Presidente  della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.