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DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 1997, n. 264

Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-8-1997 al: 4-11-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), recante delega al Governo per procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali e degli uffici centrali;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'organizzazione centrale del Ministero della difesa stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, di seguito denominato "decreto", sono apportate le modifiche di cui al presente decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996 - serie generale. Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge è il seguente:
"1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:
a) (omissis);
b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali e degli uffici centrali".
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1997.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anzidetta è il seguente: "2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione".
Nota all'art. 1:
- Il testo del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, recante "Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11 - supplemento ordinario.