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LEGGE 28 luglio 1997, n. 251

Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti.

note: Entrata in vigore della legge: 16-8-1997
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Testo in vigore dal:  16-8-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero sono integrati di lire 3.000 milioni per il 1997, di lire 4.500 milioni per il 1998 e di lire 5.000 milioni per il 1999.
2. È autorizzata la maggiore spesa per la concessione di borse di studio, da iscrivere al capitolo 2654 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per la somma di lire 500 milioni per il 1997, lire 1.500 milioni per il 1998 e lire 2.000 milioni per il 1999.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.500 milioni per l'anno 1997, a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 ed a lire 7.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.