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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 luglio 1997, n. 245

Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1999)
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Testo in vigore dal:  13-8-1997

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 116;
Considerata l'opportunità di determinare una organica regolamentazione degli accessi all'istruzione universitaria, anche in relazione all'avvenuta modifica dell'articolo 9, comma 4, della predetta legge n. 341 del 1990, con la quale si attribuisce ad un atto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi in oggetto;
Considerata la natura regolamentare del predetto atto;
Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997;
Vista la risoluzione della VII commissione permanente del Senato del 10 luglio 1997 sulla materia oggetto del regolamento e condivise le linee di indirizzo ivi contenute, con riferimento all'attuazione del regolamento, alla modifica delle norme sulle preiscrizioni secondo quanto previsto anche dal parere del Consiglio di Stato, nonché all'interpretazione secondo la quale il comma 4 dell'articolo 5 (ora 4) va interpretato nel senso che sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine alla definizione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, degli ordinamenti didattici e dei diplomi universitari relativi alla formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato circa l'articolo 2 (ora comma 3 dell'articolo 1), l'articolo 3 (ora 2), comma 2 (avendo differenziato le date degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2), l'articolo 4 (ora 3), commi 1 e 2 (con la precisazione relativa alla possibilità di modificare la propria opzione rispetto alla scelta effettuata), l'articolo 4 (ora 3), comma 3 (avendo specificato che si tratta di normali test autovalutativi), l'articolo 5 (ora 4), comma 7 (avendo espunto il termine "locali", che poteva ingenerare equivoci);
Considerato che in ordine alle ulteriori osservazioni del Consiglio di Stato non appare necessario disporre ulteriori modificazioni al testo in quanto: a) sulle forme diversificate di iscrizione e di frequenza, a tempo pieno e a tempo parziale, occorre rimettersi alle sperimentazioni e alle analisi di organismi tecnici per avviare forme più flessibili e personalizzate di rapporto tra lo studente e le istituzioni universitarie; b) la data per la preiscrizione appare congrua, con riferimento alle attività di orientamento nell'ultimo anno della scuola secondaria superiore e alle possibilità di programmare adeguatamente l'offerta formativa universitaria; c) un'ulteriore estensione dei poteri del Ministro di limitare gli accessi contraddirebbe l'intesa convenuta con la conferenza dei rettori delle università italiane, con le associazioni studentesche, e con le parti sociali, determinando difficoltà di attuazione per il presente regolamento; d) un'eventuale specificazione del contenuto delle prove selettive alla conclusione delle attività di orientamento e insegnamento e di quelle relative alla ammissione ai corsi di diploma si porrebbero in contrasto con l'autonomia universitaria, dovendosi sviluppare su di esse una necessaria collaborazione e dialogo tra Ministero e atenei;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2178 / III.6 del 17 luglio 1997), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, protocollo n. DAGL 1.1.4 / 31890 / 4.23.21;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

F i n a l i t à
1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari al fine di accrescere le opportunità per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo, anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonché di svolgerlo in un ambiente idoneo all'apprendimento, con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti, alla qualità e alla personalizzazione dell'offerta didattica.
2. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e delle attività di orientamento di cui al presente regolamento l'accesso ai corsi universitari è libero, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 4 e 5
3. Il Dipartimento di cui al comma 4, lettera c), svolge funzioni di supporto in ordine alla programmazione degli accessi, all'informazione agli studenti, alle attività di orientamento, svolte dalle università, nonché alle preiscrizioni di cui all'articolo 3.
4. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 2;
d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23;
e) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari di cui alla lettera g);
f) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;
g) per corsi universitari, i corsi attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 1, lettere a), b) e c), e articolo 7.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, del D.P.R. 6 settembre 1996, n. 522 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), è il seguente:
"Art. 3 (Funzioni dei Dipartimenti). - 1. I Dipartimenti sono così individuati:
a) Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti;
b) Dipartimento per lo sviluppo e il protenziamento dell'attività di ricerca;
c) Dipartimento per gli affari economici.
2. Il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede agli adempimenti connessi alla completa attuazione deIl'autonomia delle università ed alla promozione delle iniziative volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni per l'accesso all'istruzione superiore. In particolare cura:
a) l'esame degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo;
b) le attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari;
c) l'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria;
d) gli adempimenti connessi alle attività della facoltà di medicina e dei policlinici universitari in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;
e) le attività inerenti il reclutamento e il trattamento giuridico e economico dei professori e dei ricercatori universitari;
f) le iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri;
g) gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento del Consiglio universitari nazionale, del Consiglio per le ricerche astronomiche e del Consiglio nazionale geofisico.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca provvede agli adempimenti connessi alla realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca nonché alle attività per la cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale. In particolare cura:
a) la elaborazione del piano pluriennale di sviluppo della ricerca;
b) gli adempimenti relativi ai programmi e ai progetti finalizzati d'interesse generale;
c) le iniziative relative ai programmi coordinati di ricerca ed agli accordi di programma;
d) le attività inerenti la cooperazione scientifica nazionale e internazionale tra le università e gli enti di ricerca;
e) le attività connesse alla ripartizione degli stanzianienti destinati agli enti di ricerca;
f) la predisposizione dei programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato;
g) la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1963, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli adempimenti connessi alla legge 5 agosto 1988, n. 346;
h) la predisposizione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica;
i) la vigilanza sugli enti di ricerca e sulle attività dell'Agenzia spaziale italiana in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
l) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.
4. Il Dipartimento per gli affari economici sovrintende alla programmazione degli interventi sul sistema universitario ed alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate al Ministero. In particolare cura:
a) gli adempimenti per la definizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, nonché delle relative variazioni;
b) la elaborazione del piano triennale di sviluppo delle università, la programmazione delle dotazioni organiche e la erogazione delle relative risorse;
c) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'osservatorio permanente del sistema universitario;
d) gli adempimenti relativi alla ripartizione degli stanziamenti destinati alle università statali e non statali ivi compresi quelli per l'edilizia, comunque finanziata;
e) la predisposizione del rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria;
f) gli adempinienti connessi all'amministrazione e alla gestione del personale in servizio presso il Ministero, ivi comprese le attività di reclutamento, di aggiornamento professionale e di formazione;
g) le iniziative correlate all'attività di supporto tecnico e amministrativo ai Dipartimenti, ivi comprese quelle di cassa e di economato".
- Il testo dell'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente:
"23. La relazione dei nuclei, di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitano, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203".
- Il testo dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), è il seguente:
"Art. 1 (Titoli universitari). - 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR)".
- Il testo dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è il seguente:
"Art. 7 (Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali). - 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.
4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione postsecondaria.
5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti".