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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 luglio 1997, n. 231

Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità per la scelta, da parte di ciascun contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici. Entrata in vigore del decreto: 7-8-1997

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Testo in vigore dal:  7-8-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, che stabilisce che all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei certificati modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici;
Visto l'articolo 1, comma 2, della stessa legge n. 2 del 1997, che prevede che i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del predetto articolo 1, comma 1, sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data in vigore della citata legge n. 2 del 1997, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;
Visto l'articolo 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, che ha introdotto modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 78 della menzionata legge n. 413 del 1991 e al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;
Visto l'articolo 1, comma 4, lettera d), del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che prevede l'esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione per i contribuenti che possiedono solo redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati dall'ultimo sostituto di imposta e redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che stabilisce il contenuto della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;
Visto l'articolo 7 -bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente i certificati dei sostituti di imposta;
Visto l'articolo 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che prevede che i modelli di dichiarazione dei redditi devono essere approvati con decreto del Ministro delle finanze entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati e che i modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono essere approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati;
Visto l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni;
Considerato che occorre individuare modalità di effettuazione della scelta di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici tali da consentire una tempestiva acquisizione dei dati per rispettare il termine del 30 novembre previsto dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 2 del 1997, entro cui deve essere annualmente determinato l'ammontare del fondo da ripartire tra i detti movimenti e partiti politici;
Considerato che occorre stabilire le modalità di determinazione del fondo da ripartire;
Ritenuto che per errore materiale il riferimento contenuto nell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997 al modello 102 deve intendersi riferito al modello 201, in quanto il modello 102 non è più approvato dall'amministrazione finanziaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Considerato che il Consiglio di Stato ha invitato l'amministrazione a rettificare formalmente l'errore materiale rilevato con riferimento all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto, invece, che l'articolo 1, comma 1, della predetta legge possa essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza preminente ed assorbente all'espressione "dichiarazione annuale dei redditi" che è riferibile, dato il suo contenuto generico, a le modalità di dichiarazione dei redditi, con qualsivoglia modello presentate;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota n. 34654 del 17 giugno 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici si effettua mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente e comunicata all'Amministrazione finanziaria all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi o delle dichiarazioni di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, o dei certificati dei sostituti di imposta modelli 101 e 201.
2. La scelta può essere effettuata dai contribuenti persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi modello 740 e modello 730 e dai soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione in possesso dei certificati modelli 101 e 201, semprechè dai detti modelli e certificati risulti dovuta una imposta netta.
3. Nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, compreso quello relativo alla dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dei certificati dei sostituti di imposta sono definite le modalità di effettuazione della scelta. In relazione alle esigenze organizzative connesse ai procedimenti di trasmissione e di acquisizione dei dati di volta in volta adottati, sono individuate modalità di espressione della scelta idonee a semplificare gli obblighi dei contribuenti ed a consentire la più rapida ed economica acquisizione dei dati. A tal fine possono essere previste particolari modalità di individuazione delle buste contenenti le dichiarazioni nelle quali è stata effettuata la scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici. Nessun obbligo di comunicazione è previsto nei confronti dei contribuenti che non intendono destinare il previsto 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 2/1997 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici) è il seguente:
"Art. 1 (Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica). - 1.
All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il comma 10 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, recante, fra l'altro, istituzione dei centri di assistenza fiscale, prevede che: "I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del l973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta".