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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 gennaio 1997, n. 211

Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2007)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  10-8-1997

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, gli elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalità dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma stesso;
Visto l'articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;
Udito il parere espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consiglio di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l'esigenza di prevedere, con riferimento alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, adeguati requisiti di professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione, con facoltà di modularli o graduarli;
Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere formale che alla previsione di requisiti di professionalità per tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo;
Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 1 del 1991, si può tener conto anche delle professionalità maturate nello specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad operare;
Considerato, altresì, che il settore della previdenza complementare è in fase iniziale e che, pertanto, per consentirne l'effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria e per una sola parte dei responsabili dei fondi, l'area da cui attingere soggetti comunque in grado di concorrere ad un'adeguata amministrazione dei fondi pensione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri - a norma dell'articolo 17, comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 - n. 8PS/70040 del 10 gennaio 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Le successive modificazioni ed integrazioni sono costituite dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, che contiene le "Disposizioni correttve del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari", e della legge 8 agosto 1995, n. 335: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".
- Il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 è il seguente:
"Art. 4 (Costituzione dei Fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro".
- Il comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così recita:
"Art. 18 (Norme finali). - 6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6".
- I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", così recitano:
"Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La legge 2 gennaio 1991, n. 1, reca la "Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari".
- La lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, così recita:
"Art. 3 (Albo). - 2. La Consob autorizza l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle società indicando le attività per le quali le società stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:
a) - b) (omissis);
c) anche agli effetti dell'art. 1, quarto comma, lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente comma, presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate alla medesima lettera b), si può tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della società o dell'ente, purché il volume di attività del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della società di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione delle disposoni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle società o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della società di intermediazione mobiliare".
Nota all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così dispone:
"Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13".