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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 1997, n. 195

Regolamento concernente la determinazione dei termini e delle modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-7-1997
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Testo in vigore dal: 17-7-1997
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  recante
disposizioni   in   materia   di   interpello    dell'Amministrazione
finanziaria da parte dei contribuenti; 
  Visto il comma 11 dello stesso articolo 21, in base  al  quale  con
decreto del Ministro delle finanze sono  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' da osservare per l'invio delle  richieste  di  parere  alla
competente Direzione generale  e  per  la  comunicazione  dei  pareri
stessi al contribuente; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 13 giugno 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. 3-2559/U.C.L. del 3 aprile 1997; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Procedimento 
  1. La richiesta di parere di cui al comma 9 dell'articolo 21  della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze  -
Dipartimento delle entrate, e' indirizzata alla  direzione  regionale
delle entrate  competente  in  relazione  al  domicilio  fiscale  del
richiedente e va spedita  a  mezzo  del  servizio  postale  in  plico
raccomandato con avviso di ricevimento. 
  2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilita': 
  a)  i  dati  identificativi  del  contribuente  o  del  suo  legale
rappresentante e delle altre parti interessate; 
  b) l'indicazione  dell'eventuale  domiciliatario  presso  il  quale
devono essere effettuate le comunicazioni; 
  c)  la  sottoscrizione  del   contribuente   o   del   suo   legale
rappresentante. 
  3. Nella richiesta di parere va esposto  dettagliatamente  il  caso
concreto, nonche' la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va
allegata copia della documentazione, con relativo  elenco,  rilevante
ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie
prospettata. 
  4. Il parere  del  Dipartimento  delle  entrate  e'  comunicato  al
contribuente mediante servizio  postale  in  plico  raccomandato  con
avviso di ricevimento. Il  Dipartimento  delle  entrate  trasmette  i
pareri anche al comitato consultivo per  l'applicazione  delle  norme
antielusive. 
  5. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  21,  comma  10,  della
legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  la  richiesta  di  parere,   le
intimazioni e le altre comunicazioni del  contribuente  si  intendono
presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da  parte
del  Ministero  delle  finanze.  Le  comunicazioni  di  parere  e  le
richieste  istruttorie  si  intendono  eseguite  al   momento   della
ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario. 
  6. Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in  conformita'
alla soluzione interpretativa  prospettata  dal  contribuente,  rende
improcedibile la richiesta  di  parere  al  comitato  consultivo  per
l'applicazione delle norme antielusive. 
  7. La direzione regionale delle entrate  trasmette  alla  Direzione
generale del Dipartimento  delle  entrate  la  richiesta  di  parere,
inviata dal contribuente, non oltre il quindicesimo giorno dalla  sua
ricezione. Il  parere  della  Direzione  generale  e'  comunicato  al
contribuente non oltre sessanta giorni dalla richiesta. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 13 giugno 1997 
                                                   Il Ministro: Visco 
Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1997 
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 149 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - La legge n. 413/1991 reca: "Disposizioni  per  ampliare
          le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare   e
          potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche' per riformare il contenzioso e per  la  definizione
          agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega   al
          Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
          per reati tributari; istituzioni dei centri  di  assistenza
          fiscale e del conto fiscale". Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 21: 
            "Art. 21. - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze  del
          Ministro  delle  finanze,  il   comitato   consultivo   per
          l'applicazione delle norme antielusive, cui e' demandato il
          compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti. 
            2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione,
          ai casi  concreti  rappresentati  dal  contribuente,  delle
          disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 dicembre
          1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'art. 37 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni. La  richiesta  di  parere  puo'
          altresi' riguardare, ai  fini  dell'applicazione  dell'art.
          74, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  la
          qualificazione  di   determinate   spese,   sostenute   dal
          contribuente, tra quelle di  pubblicita'  e  di  propaganda
          ovvero tra quelle di rappresentanza. 
            3.   Il   parere   reso   dal   comitato   ha   efficacia
          esclusivamente  ai  fini   e   nell'ambito   del   rapporto
          tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere  della
          prova viene posto a  carico  della  parte  che  non  si  e'
          uniformata al parere del comitato. 
          4. Il comitato consultivo per  l'applicazione  delle  norme
          antielusive,  nominato  con  decreto  del  Ministro   delle
                   finanze, e' composto dai seguenti membri: 
            a) i direttori generali della  direzione  generale  delle
          imposte dirette e della direzione generale  delle  tasse  e
          imposte indirette sugli affari e il direttore  dell'ufficio
          centrale per gli studi di diritto  tributario  comparato  e
          per le relazioni internazionali; 
               b) il comandante generale della Guardia di finanza; 
            c) il direttore del  servizio  centrale  degli  ispettori
          tributari; 
            d)   il   direttore   dell'ufficio   del    coordinamento
          legislativo; 
            e) due componenti del Consiglio superiore delle  finanze,
          non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati
          dal Consiglio stesso; 
            f)  tre  esperti  in  materia  tributaria  designati  dal
          Ministro delle finanze. 
            5. I membri del comitato possono farsi  rappresentare  da
          funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e  da
          ufficiali superiori; possono altresi'  farsi  assistere  da
          personale   delle   qualifiche   e   grado   indicati   che
          partecipano, in tal caso,  alle  sedute  senza  diritto  di
          voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri  istruttori
          attribuiti agli uffici finanziari. 
            6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare  di
          concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.  17
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono   stabiliti
          l'organizzazione interna, il funzionamento e  le  dotazioni
          finanziarie del comitato. 
            7. Il presidente del comitato e'  nominato  dal  Ministro
          delle finanze,  con  proprio  decreto,  tra  i  membri  del
          comitato stesso. 
            8. Le indennita' da corrispondere ai membri del  comitato
          non appartenenti all'Amministrazione  finanziaria  verranno
          stabilite ogni triennio con decreto del Ministro 
          delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 
            9. Il contribuente, anche prima della conclusione  di  un
          contratto, di una convenzione o di un atto  che  possa  dar
          luogo all'applicazione delle  disposizioni  richiamate  nel
          comma  2,  puo'  richiedere  il  preventivo   parere   alla
          competente direzione generale del Ministero  delle  finanze
          fornendole tutti gli elementi  conoscitivi  utili  ai  fini
          della corretta qualificazione tributaria della  fattispecie
          prospettata. 
            10. In caso di mancata risposta da parte della  direzione
          generale, trascorsi sessanta  giorni  dalla  richiesta  del
          contribuente,  ovvero  qualora  alla  risposta  fornita  il
          contribuente non  intenda  uniformarsi,  lo  stesso  potra'
          richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al
          comitato  consultivo   per   l'applicazione   delle   norme
          antielusive. La mancata  risposta  da  parte  del  comitato
          consultivo  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta   del
          contribuente, e  dopo  ulteriori  sessanta  giorni  da  una
          formale diffida ad  adempiere  da  parte  del  contribuente
          stesso, equivale a silenzio - assenso. 
            11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
          i termini e le modalita' da  osservare  per  l'invio  delle
          richieste di parere alla competente  direzione  generale  e
          per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente. 
            12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire  150
          milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
          delle maggiori entrate recate dalla presente legge".  -  Il
          comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con   decreto
          ministeriale  possano  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie  di  competenza  del  Ministro   o   di   autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizazzione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione della 
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
           Nota all'art. 1: 
            - Per il testo dei commi 9 e 10 dell'art. 21 della  legge
          numero 413/1991 si veda in nota alle premesse.