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LEGGE 27 giugno 1997, n. 183

Disposizioni in materia di procedimenti penali in fase di istruzione formale.

note: Entrata in vigore della legge: 27-6-1997
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Testo in vigore dal:  27-6-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica anno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prorogato da ultimo per effetto della legge 2 luglio 1996, n. 343, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 77/1990 e come ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17 ottobre 1990, n. 293, dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 1991, n. 400, dall'art. 1 del D.Lgs. 16 ottobre 1992, n. 411, dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 563, dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1994, n. 702, dall'art. 1 del D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e dalla legge 2 luglio 1996, n. 343, è il seguente:
"Art. 242 (Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti). - 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:
a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b) ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.
2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il 31 dicembre 1990 non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questo provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di invio a giudizio.
3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice, alla data del 30 giugno 1997, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art. 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.
4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla data del 31 dicembre 1990 l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo".
- I delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale, per i quali la legge qui pubblicata proroga al 31 dicembre 1997 il termine di cui al comma 3 dell'art. 242 soprariportato, sono, rispettivamente:
devastazione, saccheggio e strage (art. 285);
guerra civile (art. 286);
strage (art. 422);
naufragio, sommersione o disastro aviatorio (art. 428).