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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 184

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2019)
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vigente al 11/09/2024
  • Articoli
  • Disposizioni in materia di ricongiunzione
    dei periodi assicurativi
  • 1
  • Disposizioni in materia di riscatto
  • 2
  • 3
  • 4
  • Disposizioni in materia
    di prosecuzione volontaria
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Norme finali
  • 9
  • 10
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                   Cumulo di periodi assicurativi

  1.  Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  iscritti a due o piu' forme di assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ((...)),
e'  data  facolta'  di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento
dei  requisiti  di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi
assicurativi  non  coincidenti posseduti presso le predette forme, ai
fini  del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti
pensionistici per inabilita'.
  2.  Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli
assicurati,   ancorche'   deceduti  prima  del  compimento  dell'eta'
pensionabile.
  3.  Agli  aventi  titolo  al  cumulo  spettano le quote di pensione
relative  alle  posizioni  assicurative  costituite  nelle rispettive
gestioni  previdenziali,  calcolate  ciascuna con le norme vigenti in
materia  per  le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a
carico ed erogate da ciascuna gestione.
  4.  Gli  effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione
del  presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo
a  quello  di  presentazione  della  domanda  di  pensione  da  parte
dell'assicurato  e,  in  caso  di  decesso  di quest'ultimo, dal mese
successivo a tale evento.
  5.  Rientra  nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme
di   previdenza  obbligatoria  a  favore  di  liberi  professionisti,
conferiti  dall'articolo  3,  comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335,  il  riconoscimento  del  computo  dei  periodi contributivi non
coincidenti  posseduti  dal  professionista  presso  altre  forme  di
previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti
contributivi  previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per
il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.