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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 180

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2001)
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vigente al 12/09/2024
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Testo in vigore dal: 9-7-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  commi 23 e 24, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente decreto disciplina la facolta' di opzione prevista
dall'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce   che essa non  puo'    avvenire  se    non  con
          determinazione    di  principi   e criteri   e soltanto per
          tempo limitato e per soggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -  I    commi 23 e 24   dell'art. 1 della  legge 8 agosto
          1995,   n. 335  (Riforma    del    sistema    pensionistico
          obbligatorio  e  complementare) cosi' recitano:
            "23.    Per i   lavoratori di  cui ai  commi 12  e 13  la
          pensione    e'  conseguibile    a      condizione     della
          sussistenza   dei    requisiti  di anzianita'  contributiva
          e  anagrafica  previsti   dalla  normativa previgente,  che
          a    tal  fine  resta  confermata in   via transitoria come
          integrata  dalla  presente  legge.  Ai medesimi  lavoratori
          e'   data facolta' di  optare  per    la  liquidazione  del
          trattamento pensionistico esclusivamente con  le regole del
          sistema    contributivo,  ivi comprese quelle relative   ai
          requisiti di  accesso alla prestazione di    cui  al  comma
          19,     a      condizione      che      abbiano    maturato
          un'anzianita' contributiva pari   o superiore a    quindici
          anni di cui  almeno cinque nel sistema medesimo.
            24.    Il Governo   della   Repubblica e'   delegato   ad
          emanare,  entro dodici mesi   dalla data    di  entrata  in
          vigore  della   presente legge, disposizioni in  materia di
          criteri di  calcolo, di  retribuzioni di riferimento,    di
          coefficienti    di    rivalutazione   e   di   ogni   altro
          elemento  utile  alla    ricostruzione   delle    posizioni
          assicurative    individuali   ai   fini      dell'esercizio
          dell'opzione di cui  al comma 23, avendo presente, ai  fini
          del    computo  del  montante contributivo per i periodi di
          contribuzione fino al  31 dicembre 1995, l'andamento  delle
          aliquote    vigenti   nei   diversi   periodi, nel   limite
          massimo  della contemporanea aliquota  in atto   presso  il
          Fondo  pensioni lavoratori dipendenti".
            -  Il  comma  1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n.
          417 (Proroga dei  termini per   l'emanazione dei    decreti
          legislativi    di cui   alla legge  8    agosto  1995,   n.
          335,    recante   riforma     del    sistema  pensionistico
          obbligatorio    e   complementare) cosi'   recita:   "1.  I
          termini per l'esercizio delle  deleghe normative  conferite
          al  Governo  dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  sono
          differiti al 30 aprile 1997".
           Nota all'art. 1:
            - Per il testo del comma 23 dell'art. 1  della  legge  n.
          335/1995, si veda in nota alle premesse.