stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 marzo 1997, n. 176

Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/1997)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-7-1997

IL MINISTRO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e segnatamente l'articolo 3, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano adottate norme regolamentari per disciplinare i programmi e lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Sentito il Collegio nazionale degli agrotecnici;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1269/1994, espresso nella adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3374 del 4 marzo 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Sessione e sedi di esame
1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata, entro il 30 giugno di ogni anno, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.
3. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 10, gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale, a seconda del numero dei candidati che presentano la domanda, nelle città sedi degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di volta in volta indicati nell'ordinanza di cui al precedente comma 1.
4. I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura sede regionale od interregionale di esame, di cui all'elenco allegato all'ordinanza annuale indicata nel precedente comma 1. Detta domanda viene inoltrata all'istituto prescelto per il tramite del Collegio nazionale degli agrotecnici, che attesterà altresi il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.
5. Il contributo di L. 3000 e la tassa di L. 10.000, previsti dall'articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura prescelto come sede di esame.
6. L'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 indicherà, per ciascuno degli istituti sedi di esame, i numeri dei conti e le modalità di pagamento delle somme di cui al precedente comma 5.
Avvertenza:
Si rende noto che alla pagina 48 della presente Gazzetta Ufficiale è pubblicato un comunicato del Ministero della pubblica istruzione, relativo alla indizione della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, per l'anno 1997.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblca e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 251, stabilisce che l'abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, al quale possono partecipare coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiamo compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;
b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
c) abbiamo prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale, istituita ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
- La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, contiene la disciplina degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e, in particolare, l'art. 3 attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di determinare, con proprio regolamento, i programmi degli esami stessi, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e gli ordini nazionali professionali, nonché le norme concernenti lo svolgimento degli esami.