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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 149

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
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Testo in vigore dal: 17-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 1997; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
dei trasporti e della navigazione; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Requisiti  di  accesso  e  modalita'  di  calcolo   del   trattamento
                            pensionistico 
  1. Per i dipendenti  dell'Ente  nazionale  di  assistenza  al  volo
(ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui  all'articolo  5,
comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990,  n.  248,  e  in
possesso di un'anzianita' contributiva di almeno diciotto  anni  alla
data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
previste dal predetto articolo. 
  2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali
indicati al comma 1  e  in  possesso  di  un'anzianita'  contributiva
inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre  1995,  e'  fatta
salva l'anzianita'  contributiva  maturata  alla  predetta  data  per
effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e  b),
della legge 7 agosto 1990, n. 248. 
  3.   Ai   fini   del   conseguimento   dell'eta'   pensionabile   e
dell'applicazione  dei  coefficienti   di   trasformazione   previsti
rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8  agosto
1995, n. 335, ai dipendenti del l'ENAV in possesso  di  un'anzianita'
contributiva inferiore a diciotto anni  alla  data  del  31  dicembre
1995, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica,  per  un
massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi  di  servizio
effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto  1990,  n.
248. Il requisito dei cinque anni interi  e'  elevato  a  sette  anni
interi per i profili professionali di cui al  comma  1,  lettera  b),
dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 OTTOBRE 2013, N. 157)).