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LEGGE 19 maggio 1997, n. 137

Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

note: Entrata in vigore della legge: 10/6/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1999)
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Testo in vigore dal:  10-6-1997 al: 12-10-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge non convertiti 10 gennaio 1994, n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529; 7 novembre 1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n. 271; 7 settembre 1995, n. 371; 8 novembre 1995, n. 461; 8 gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461:
a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonché le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani di risanamento delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;
c) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.
3. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
"ART. 20. - (Ispezioni). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo".
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 3, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Sono altresì fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1 del presente articolo, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.
6. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'istruttoria e le relative conclusioni di cui agli articoli 18 e 19 dello stesso decreto sono effettuate dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i quali sostituiscono anche gli organi tecnici e consultivi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. A tal fine il comitato tecnico regionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche ed è integrato da:
a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non è stata ancora costituita, un esperto dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);
b) un esperto del dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;
c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
d) un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;
e) un funzionario dell'azienda sanitaria locale o di amministrazione corrispondente;
f) un funzionario dell'amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attività soggette al codice della navigazione.
7. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge.
8. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, al comma 1, le parole: "della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'interno". Il comma 3 del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:
"3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate:
a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto;
b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonché per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;
c) indica le modalità di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6;
d) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali può richiedersi la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area;
e) indica eventualmente le quantità di sostanze di cui all'allegato IV, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione".
9. I fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviano al Ministero dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al sindaco, al comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e all'azienda sanitaria locale la scheda di informazione riportata nell'allegato 1, in sostituzione di quella prevista dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
10. In sede di prima applicazione della presente legge il fabbricante invia la scheda di cui al comma 9:
a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.
11. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda di informazione di cui al comma 9, nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria
12. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art 1:
- I seguenti decreti-legge non convertiti: 10 gennaio 1994, n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n. 271; 7 settembre 1995, n. 37; 8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 1; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio 1996, n. 351 e 6 settembre 1996, n. 461, recano: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidente rilevanti connessi con determinate attività industriali".
- Il testo dell'art. 20 del regolamento approvato con D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi è il seguente:
"Art. 20 (Comitato tecnico regionale e interrregionale per la prevenzione incendi). - Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato è composto dei seguenti membri:
un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;
un ispettore del lavoro designato dall'ispettore regionale del lavoro;
un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.
Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.
In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.
Il comitato può avvalersi a titolo consuntivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.
Funge da segretario un dipendente dell'ispettore regionale designato dall'ispettore".
- Il D.M. 22 settembre 1995 reca: "Assegnazione e ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriale".
- Il D.P.C.M. 31 marzo 1989 reca: "Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali".
- Il D.M. 1 febbraio 1996 reca: "Modificazioni ed integrazioni al D.P.C.M. 31 marzo 1989, recante: "Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali".
- Il D.M. 13 maggio 1996 reca: "Modificazioni alle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti".
- Il D.M. 15 maggio 1996 reca: "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL)".
- Il D.M. 15 maggio 1996 reca: "Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne".
- L'art. 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, è il seguente:
"Art. 24. - 1. L'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, è sostituito dal seguente:
''Art. 8 (Deroghe). - 1. Lo scarico diretto consistente nella reiniezione nella stessa falda o iniezione in altre falde, che uno studio idrogeologico dimostri confinante e costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, di acque utilizzate per scopi geotermici, di acque di infiltrazione di miniere o cave, di acque risultanti dalla produzione di idrocarburi o di acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, è consentito in deroga ai divieti stabiliti dall'art. 6. La regione rilascia l'autorizzazione in conformità con le disposizioni di cui all'art. 10''.
2. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 31 dicembre 1994, previsti dall'art. 5, commi 3 e 6, e del paragrafo 45 dell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.".
- La direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, reca: "Trattamento delle acque reflue urbane".
- I commi 1 e 2 dell'art. 18 dei decretilegge 10 gennaio 1994 n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529; 7 novembre 1994, n. 618; già citati sono i seguenti:
"1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.
2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa.
Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre l993".
- I commi 1 e 2 dell'art. 19 dei decretilegge 7 gennaio 1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n. 271; 7 settembre 1995, n. 371; 8 novembre 1995, n. 461; 8 gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio 1996, n. 351; 6 settembre 1996, n. 461, già citati, sono i seguenti:
"1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.
2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa.
Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993".
- Gli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE numero 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività ambientali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183) sono i seguenti:
"Art. 20 (Funzioni ispettive). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per l'applicazione del presente decreto possono essere altresi esercitate da funzionari nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della sanità, anche congiuntamente, nell'ambito del personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dei vigili del fuoco, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza.
2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attività di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciato dalle autorità che li hanno nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi di proprio personale".
"Art. 21 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5, nel termine prescritto dall'art. 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attivita, è punito con l'arresto fino ad 1 anno.
2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'art. 6, nel termine prescritio dall'art. 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative precritte dall'autorità competente, è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni.
4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall'art. 8, comma 1, è assoggettato alla sanzione ammistrativa consitente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque milioni di lire. La sanzione è irrogata dal prefetto.
5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformita dell'art. 8, comma 2, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.
6. Fatti salvi i casi di responsabilità penale qualora si accerti che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza, previste nel rapporto o indicate dall'autorità competente, la regione diffida il fabbricante di adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento è ordinata la sospensione dell'attività da parte della regione competente per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste dall'art. 19, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanità è ordinata, da parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo reparto".
- Gli articoli 18 e 19 del citato D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, sono i seguenti:
"Art. 18 (Istruttoria). - 1. L'istruttoria sulle attività industruali, di cui all'art. 4, è svolta in sede ministeriale con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui all'art. 15.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, designa, con l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva o dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed enti di cui al comma 1, il responsabile di ciascuna istruttoria e di ogni altro atto connesso, dandone immediata comunicazione al fabbricante.
3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'art. 9, comma 3, agli organi tecnici di cui all'art. 14, i quali devono esprimere la loro valutazione richiedendo, se del caso, tramite il responsabile dell'istruttoria, informazioni complementari al fabbricante.
4. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce gli atti degli organi tecnici, attraverso una conferenza di servizio, ovvero con altre modalità funzionali ed organizzative che di volta in volta appaiono necessarie in relazione alla complessità delle indagini, e può avvalersi anche del contributo dei competenti organi locali.
5. Il responsabile dell'istruttoria, trascorsi sessanta giorni dalla notifica o dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste, indice la conferenza di servizio di cui al comma 4, invitando i rappresentanti degli organi tecnici di cui all'art. 14, e delle altre autorità interpellate, nonché i rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati, ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione complessiva da trasmettere entro i successivi quindici giorni, agli organi consultivi di cui all'art. 15, i quali, a loro volta, si pronunciano entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.
6. I Ministeri dell'ambiente e della sanità, previe intese, forniscono il supporto organizzativo e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria".
"Art. 19 (Provvedimenti adottati). - 1. Acquisiti gli atti istruttori ed i pareri degli organi consultivi, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, formula le conclusioni sul rapporto di sicurezza, indicando, se del caso, le eventuali misure integrative o modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante è tenuto ad adeguarsi. Le conclusioni devono essere motivate con riferimento alle norme generali di sicurezza previste dall'art. 12, comma 1, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, e comunque con riferimento a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso concreto.
2. Le conclusioni al rapporto di sicurezza sono trasmesse alle regioni, purché provvedano alla vigilanza sullo svolgimento dell'attività industriale, nonché al prefetto competente, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna.
3. Avverso la determinazione di misure integrative e modificative di cui al comma 1, il fabbricante può proporre ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione, depositandolo presso il Ministero della sanità. Il ricorso è deciso con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il ricorso sospende il termine entro il quale il fabbricante deve adeguarsi.
4. Le misure integrative e modificative, stabilite ai sensi del comma 1, costituiscono, se necessario, variante della concessione edilizia rilasciata dal sindaco".
- Gli articoli 14 e 15 del citato D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, sono i seguenti:
"Art. 14 (Organi tecnici). - 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici:
a) l'Istituto superiore di sanità (ISS);
b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
"Art. 15 (Organi consultivi). - 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi consultivi e propositivi:
a) la commissione istituita dal Ministro della sanità con decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di volta in volta con un rappresentate designato dalla regione, dal comune o dall'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale ha sede l'attività industriale di cui all'art. 4, nonché con l'ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandante provinciale dei medesimi, competenti per territorio;
b) il comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985".
- Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, reca: "Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti".
- Gli articoli 7, 8, 9 e 13 del citato decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, sono i seguenti: "Art. 7 - 1.
L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
''Art. 12 (Funzioni di indirizzo). - 1. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recepimento dalla direttiva 89/391/CEE del consiglio del 12 giugno 1989, e successive mofificazioni, con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'art. 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevantì'.
2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanati i decreti previsti dall'art. 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centottanta giorni".
"Art. 8. - 1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
''Art. 13 (Compiti del Ministro dell'ambiente). - 1.
Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'art. 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:
a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;
b) individua secondo modalità uniformi i contenuti della autocertificazione di cui all'art. 6;
c) individua e delimita, anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'art. 17;
d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:
a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'art. 17, comma 1-bis, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'art. 4;
b) predisporre ed aggiornare, avvalendosi dell'ANPA, l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi degli articoli 4 e 6;
c) predisporre, avvalendosi dell'ANPA, una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni ai sensi degli articoli 4 e 6;
d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato B al decreto dei Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;
c) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;
f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE''.
2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad inviduare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centoventi giorni".
"Art. 9. - 1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
''Art. 14 (Conferenza di servizi per i rischi industriali). - 1. Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:
a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;
b) del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
c) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);
e) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
f) del direttore dell'Istituto superiore di sanità;
g) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
2. I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.
3. La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 18. Limitatamente ai soli compiti di cui agli articoli 12 e 13 la conferenza dei servizi per i rischi industriali è integrata da quattro rappresentanti ai soli fini consultivi, su terne indicate congiuntamente o separatamente dalle stesse associazioni od organizzazioni, di cui due rappresentanti delle associazioni industriali, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed uno in rappresentanza delle associazioni ambientali di interesse nazionale, riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nominati dal Ministro dell'ambiente.
4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.
5. Il presidente della conferenza dei servizi si avvale del supporto tecnico dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono designate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industre a rischio tre unità di personale tecnicò'.
2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
"Art. 13. - 1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
''Art. 18 (Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica). - 1. Al ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il comitato tecnico regionale o interregionale procede all'avvio dell'istruttoria, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno. Eventuali osservazioni o indicazioni possono essere inviate dal parte del Ministero dell'ambiente, in conformità al parere della conferenza dei servizi, nel corso dell'istruttoria stessa anche ai fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.
2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.
3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale o interregionale.
4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nullaosta di fattibilità prevista dall'art. 9, comma 1, entro centoventi giorni dal ricevimento della notifica trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nullaosta di fattibilità al Ministero dei trasporti e della navigazione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale parere ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'art. 12, ovvero, in difetto di queste alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni tecniche integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno.
Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto a carico del comitato tecnico regionale o interregionale nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'art. 4 (attività esistenti, nuove e modificate con aggravio), sostituiscono, per la parte preliminare al rilascio del certificato di prevenzione incendi, a tutti gli effetti, il procedimento tecnico derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, e successive modificazioni. Il comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, conformemente alle conclusioni del comitato tecnico regionale o interregionale, rilascia il certificato di prevenzione incendi per l'attività industriale in esame.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:
a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;
b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.
7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta.
8. Avverso le conclusioni negative che possono comportare la chiusura dell'impianto, il fabbricante può chiedere il riesame delle conclusioni da parte della conferenza dei servizi entro sessanta giorni dalla comunicazione.
9. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 8, la conferenza dei servizi si avvale di un nucleo di esperti in materia di sicurezza industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, provenienti da:
a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) ANPA;
c) ISPESL;
d) ISS.
10. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:
a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;
b) al sindaco, per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;
c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;
d) al Ministero dei trasporti e della navigazione nei casi di attività soggette alla disciplina del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, al fine di procedere alle operazioni di collaudo;
e) al Dipartimento della protezione civile ai fini delle valutazioni previste dall'articolo 17 e dell'aggiornamento dei programmi nazionali di previsione e prevenzione per il rischio industriale di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 255.
11. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia o l'autorizzazione alla costruzione subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nullaosta di fattibilità ai sensi del comma 4.
12. In tutti i casi il sindaco o l'autorità competente concede l'agibilità degli impianti o l'autorizzazione all'esercizio salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni tecniche finali formulate ai sensi del comma 5, nei tempi e con le modalità dallo stesso previstì'".
- I commi 1 e 3 dell'art. 12 del citato D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175, sono i seguenti:
"1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricati le cui attività materiali, ricadano nel campo di applicazione del presente decreto, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incindenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorono in situ.
2. (Omissis).
3. I Ministri dell'ambiente e della sanità, d'intesa con le amministrazioni eventualmente interessate, di concerto:
a) esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connese all'applicazione del presente decreto;
b) stabiliscono le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonché per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;
e) indicano le modalità di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'art. 6;
d) individuano le aree ad elevata concentrazione di attività industiali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali può richiedersi la notifica ai sensi dell'art. 4, comma 2, nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area;
e) indicano eventualmente le quantità di sostanze di cuì all'allegato IV, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione.".
- Il D.M. 20 maggio 1991 reca: "Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610, che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti relevanti concesse con determinate attività industriali.
- Gli articoli 4 e 6 del citato D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, sono i seguenti:
"Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Fermo il disposto dell'art. 3, il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità:
a) qualora eserciti un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.
2. Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in più stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprietà del medesimo fabbricante.
3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.
4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggionte o superate".
"Art. 6 (Dichiarazione). - 1. Fermo il disposto dell'art. 3, dell'art. 12, comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:
a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.
Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità:
a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
c) informazione, all'addestramento e attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.
3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività esercitata".