stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 19 maggio 1997, n. 130

Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonchè interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-5-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 1997, n. 228 (in G.U. 19/07/1997, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-5-1997 al: 19-7-1997
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare per l'imminente periodo estivo le strutture dell'Amministrazione statale impegnate a fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale ed emanare provvedimenti urgenti in materia di protezione civile;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il fermo biologico della pesca per l'anno 1997, nonché di effettuare una rilevazione dei capi bovini nelle aziende lattiere tramite i servizi veterinari, ai fini di completare l'indagine in materia di quote latte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997
1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alle gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL - 215 e CL - 415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per l'affidamento del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1997.
3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 10 miliardi.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.