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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 125

Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-6-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52,  legge  comunitaria  per  il
1994, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera d), che detta
i criteri di delega al  Governo  per  l'integrazione  dell'attuazione
della direttiva 91/308/CEE relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di  attivita'
illecite,  prevedendo,  tra  l'altro,  il  riesame  del   regime   di
circolazione transfrontaliera dei capitali; 
  Vista la direttiva 88/361/CEE per l'attuazione dell'articolo 67 del
trattato CEE; 
  Visto il decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; 
  Visto il testo unico delle norme di  legge  in  materia  valutaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,
n. 148; 
  Tenuto conto del principio di  libera  circolazione  delle  persone
sancito nel predetto trattato CEE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 1997; 
  Aquisiti i pareri delle  competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 aprile 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1.  L'articolo  3  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.   167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  e'
sostituito dai seguenti: 
  "Art. 3 (Trasferimenti  al  seguito  di  denaro,  titoli  e  valori
mobiliari). - 1. I trasferimenti al  seguito  ovvero  mediante  plico
postale o equivalente da e verso l'estero, da parte  di  residenti  e
non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o  valute
estere, di importo superiore a venti milioni di lire  o  al  relativo
controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi
(UIC). 
  2. La dichiarazione, redatta in due esemplari  e  sottoscritta  dal
dichiarante, deve indicare: 
  a)  le  generalita'  complete  e  gli  estremi  del  documento   di
riconoscimento del dichiarante, nonche', se si tratta  di  residente,
il suo codice fiscale; 
  b) le generalita' complete del soggetto  per  conto  del  quale  il
trasferimento e' eventualmente effettuato, nonche', se si  tratta  di
residente, il suo codice fiscale; 
  c)  il  denaro,  i  titoli  o  i  valori   mobiliari   oggetto   di
trasferimento, con il relativo importo; 
  d) se il trasferimento e' da o verso l'estero; 
  e) per i residenti,  gli  estremi  della  comunicazione  effettuata
all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche a norma dell'articolo
21 del testo unico delle norme in  materia  valutaria  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; 
  f) la data. 
  3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti
o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati,
l'indicazione prevista dalla lettera  c)  del  comma  2  puo'  essere
sostituita  da  una  distinta  dei   valori   trasferiti   datata   e
sottoscritta dal mittente, che  costituisce  parte  integrante  della
dichiarazione. 
   4. La dichiarazione e' depositata: 
  a) per i passaggi extracomunitari, presso gli  uffici  doganali  di
confine al momento del passaggio; 
  b)  per  i  passaggi  intracomunitari,  presso  una  banca,  se  la
dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione effettuata presso
la banca stessa,  ovvero  presso  un  ufficio  doganale,  un  ufficio
postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto  ore
successive all'entrata o nelle quarantotto ore  antecedenti  l'uscita
dal territorio dello Stato. 
  5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante  plico  postale
la dichiarazione e'  depositata  presso  l'ufficio  postale  all'atto
della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento. 
  6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b),  e  5,
non si tiene conto dei giorni festivi. 
  7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver  identificato
il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari  munito
di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per  i
passaggi extracomunitari in entrata e in  uscita  e  per  i  passaggi
intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si  applicano  alla
distinta prevista dal comma 3. 
  Art. 3-bis (Esenzioni). - 1. Le disposizioni previste dall'articolo
3 non si applicano ai trasferimenti di  vaglia  postali  o  cambiari,
ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da
intermediari  creditizi  residenti  o  poste  italiane,  che  rechino
l'indicazione  del  nome  del  beneficiario  e  la  clausola  di  non
trasferibilita'. 
  Art. 3-ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati). 1. Le  banche,
gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia  di
finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma
dell'articolo 3 entro  la  fine  del  mese  successivo  a  quello  di
deposito. L'UIC puo' concordare con le banche  e  le  amministrazioni
interessate l'invio dei dati tramite canali informatici. 
  2. I dati sono  utilizzati  dall'UIC  per  fini  di  contrasto  del
riciclaggio e per gli altri fini di istituto.  Essi  sono  conservati
per la durata di dieci anni ed elaborati in forma  nominativa,  anche
in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 148. 
  3. In deroga all'obbligo del segreto  d'ufficio,  i  dati  ricevuti
dall'UIC sono trasmessi con le modalita'  previste  dall'articolo  7,
comma 1, all'amministrazione  finanziaria,  che  li  utilizza  per  i
propri  fini  istituzionali;  essi  sono  altresi'   comunicati,   su
richiesta, alle autorita' indicate dall'articolo 1l del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
luglio 1991, n. 197, per  il  perseguimento  dei  fini  del  medesimo
decretolegge.". 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
            Per le direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione dei principi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee, legge  comunitaria  per
          il 1994.  L'art.  15  delega  il  Governo  all'integrazione
          dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE. In particolare,
          il comma 1, lettera d) recita: " d) riesaminare, al fine di
          accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio,  il  regime
          relativo all'importazione ed  esportazione  al  seguito  di
          denaro, titoli  e  valori  mobiliari,  anche  eventualmente
          modificando l'art. 3 del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.
          167, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilita' di
          tale regime con la libera circolazione delle persone e  dei
          capitali  sancita  dal  diritto  comunitario,  secondo   la
          giurisprudenza interpretativa 
          della Corte di giustizia delle Comunita' europee 
            - La direttiva 91/308/CEE e' pubblicata in G.U.C.E  n.  L
          166 del 28 giugno 1991. 
            - La direttiva 88/361/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          178 dell'8 luglio 1988. 
            - Il decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167,  convertito
          dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  reca  norme  sulla
          rilevazione ai fini fiscali di taluni  trasferimenti  da  e
          per l'estero di denaro, titoli e valori. 
          Nota all'art. 1: 
            - Per il decreto-legge n. 167/1990 vedi note alle 
          premesse. L'art. 3 cosi' recitava: 
            "Art. 3. (Importazione  ed  esportazione  al  seguito  di
          denaro, titoli e valori mobiliari). - 1.  L'importazione  o
          l'esportazione al seguito ovvero mediante plico  postale  o
          equivalente, da parte di residenti, di somme in lire  o  in
          valute estere, nonche' di titoli al portatore denominati in
          lire o in valute estere, non possono essere effettuate  per
          importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o
          valori mobiliari di importo superiore a lire 20  milioni  i
          residenti devono farne dichiarazione 
          depositando in dogana uno specifico avviso. 
            2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di
          denaro o titoli al portatore per importi superiori  a  lire
          20  milioni  puo'  essere  effettuata  a   condizione   che
          l'importo eccedente tale limite sia dichiarato  depositando
          in dogana uno specifico avviso e  risulti  da  attestazione
          rilasciata  dalla  dogana  all'atto  dell'importazione   in
          Italia; l'esportazione al seguito di  denaro  o  titoli  al
          portatore per importi superiori  a  lire  20  milioni  puo'
          essere effettuata nei limiti degli importi risultanti dalla
          predetta  attestazione.  L'esportazione  al   seguito   per
          importi superiori a lire  20  milioni  di  altri  titoli  o
          valori mobiliari da parte  di  non  residenti  deve  essere
          dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso. 
            3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
          a trasferimenti nei quali  intervengono,  come  mittenti  o
          destinatari, intermediari  abilitati  ai  sensi  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo 1988, n. 148,  anche  quando  detti  trasferimenti
          sono effettuati per il  tramite  di  vettori  specializzati
          nonche' ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali
          di navi e aeromobili,  anche  in  tali  casi,  tuttavia,  i
          trasferimenti devono essere 
          dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso. 
            4. Con decreti del Ministro delle finanze possono  essere
          approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1,  2  e
          3". 
            - Per il D.P.R. n.  148/1988  vedi  note  alle  premesse.
          L'art. 21 cosi' recita: 
            "Art.   21   (Informazioni   valutarie   per    finalita'
          conoscitive e statistiche). -  1.  L'Ufficio  italiano  dei
          cambi per finalita' conoscitive e statistiche in materia di
          rapporti economici e finanziari con l'estero puo'  chiedere
          alle banche abilitate, alle imprese autorizzate e, in  base
          a direttive del Comitato interministeriale per il credito e
          il risparmio, ad operatori e ad altri soggetti interessati,
          l'invio anche periodico e per campione, di  informazioni  e
          dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni  con
          l'estero, valutarie e in cambi nelle quali sono a qualsiasi
          titolo intervenuti. 
            2. Le informazioni e i  dati  raccolti  sono  prontamente
          elaborati per banca, classi di operazioni e operatori senza
          indicazione  dei  nominativi  degli  operatori  medesimi  e
          quindi inseriti in archivi ai quali la Banca d'Italia  puo'
          accedere    limitatamente    alle    esigenze     correlate
          all'esercizio dei suoi compiti istituzionali. 
            3. Le informazioni e i  dati  sono  coperti  dal  segreto
          d'ufficio fino a quando non sono pubblicati; sono  comunque
          forniti  al  Ministro  del  tesoro,  anche  al  fine  della
          comunicazione  semestrale  al  Parlamento   dei   movimenti
          valutari e, su richiesta, al  Ministro  del  commercio  con
          l'estero. 
            4. Elaborati statistici, approntati aggregando i dati  di
          almeno tre soggetti segnalanti ed escludendo riferimenti  a
          singoli  operatori,   possono   altresi'   essere   forniti
          dall'Ufficio italiano dei cambi  all'Istituto  centrale  di
          statistica,   ad   organismi    pubblici    nazionali    ed
          internazionali,  alle  banche  abilitate,  nonche',   verso
          corrispettivo, ad enti di ricerca e ad altri operatori". 
            - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito  con
          modificazioni dalla legge  5  luglio  1991,  n.  197,  reca
          provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei
          titoli  al  portatore   nelle   transazioni   e   prevenire
          l'utilizzazione  del  sistema  finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio. L'art. 11 cosi' recita: 
            "Art. 11 (Collaborazione fra le autorita' di  vigilanza).
          - 1.  In  deroga  all'obbligo  del  segreto  d'ufficio,  le
          autorita' amministrative che esercitano la vigilanza  sugli
          enti  creditizi  e  sugli  altri  enti,  societa'  e  ditte
          indicati nell'art.  4  possono  scambiarsi  informazioni  e
          collaborare tra  loro,  nonche'  scambiare  informazioni  e
          collaborare a condizioni di reciprocita' con le  competenti
          autorita'  amministrative   di   Stati   esteri,   per   il
          perseguimento dei fini del presente decreto".