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DECRETO-LEGGE 7 maggio 1997, n. 118

Disposizioni urgenti in materia di quote latte.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 1997, n. 204 (in G.U. 05/07/1997, n.155).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal:  8-5-1997 al: 5-7-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga dell'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, sulla base della relazione da questa presentata ed al fine di acquisire in tempo utile, per l'effettuazione delle operazioni di compensazione, i dati definitivi della produzione nazionale lattiera per i periodi 1995-1996 e 1996-1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è prorogata sino al 10 luglio 1997, anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'A.I.M.A. provvede a ripetere le somme trattenute in meno. Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per il periodo 1995-1996, è differito al 31 agosto 1997.
4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, è differita al 10 giugno 1997 ed è redatta in conformità al modello approvato dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalità, gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione può disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.