DECRETO-LEGGE 1 maggio 1997, n. 115

Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-5-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 1997, n. 189 (in G.U. 01/07/1997, n.151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2003)
Testo in vigore dal: 3-5-1997
al: 1-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per il recepimento della direttiva 96/2/CE in materia di
comunicazioni   mobili   personali,   in   modo  da  poter  procedere
all'emanazione  di  un  unico  testo  regolamentare  con  le norme da
adottare  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 23
ottobre  1996,  n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre  1996,  n.  650,  coordinato  con  le ulteriori disposizioni
necessarie ad assicurare la immediata applicazione delle disposizioni
in materia di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  poste  e delle telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro della difesa;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                 Attuazione della direttiva 96/2/CE

  1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni,  secondo le procedure di cui all'articolo 17 della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'  adottato  il  regolamento per
l'attuazione  della  direttiva  96/2/CE,  che  modifica  la direttiva
90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo
la  soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di
detti  servizi,  l'abolizione  di  ogni  restrizione per i gestori di
comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture
o  ad  impiegare  infrastrutture  fornite da terzi, la sottoposizione
delle imprese ad autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni gia'
assentite,   secondo   criteri   di  obiettivita',  trasparenza,  non
discriminazione  e  proporzionalita'.  Lo  schema  di  regolamento e'
trasmesso  alla  Camera  dei  deputati  ed al Senato della Repubblica
perche'  su  di  esso  sia espresso, entro venti giorni dalla data di
assegnazione,  il  parere  delle  commissioni competenti per materia.
Decorso  tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza di
parere.
  2.  Il  regolamento  di  cui  al comma 1 puo' formare oggetto di un
unico  testo  coordinato  con  le  disposizioni  da emanarsi ai sensi
dell'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
ed  integrato  con  le  norme occorrenti in materia di autorizzazioni
generali  e  licenze  individuali  e  di interconnessione, sulla base
degli orientamenti gia' definiti in sede di Unione europea.
  3.  Con  la  medesima  procedura  di  cui al comma 1 possono essere
apportate   le   correzioni,   le  modificazioni  e  le  integrazioni
eventualmente  occorrenti,  anche  sulla base delle direttive europee
nel  frattempo  emanate, per il completamento e l'aggiornamento della
regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore
delle telecomunicazioni.