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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 10 dicembre 1996, n. 707

Regolamento concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/5/1997
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  13-5-1997

IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'articolo 35 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993;
Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostenze e dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e successive modifiche e integrazioni, concernente restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1992, n. 50, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decrnelsul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994, n. 141, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1996, n. 75, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994;
Considerato che la normativa comunitaria non prevede restrizioni all'uso del toluene e dello xilene;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Ritento di non poter accogliere i suggerimenti delle due commissioni parlamentari in quanto la richiesta di riduzione allo 0,1% del tenore di benzene nelle benzine risulterebbe in contrasto con quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, e la richiesta di predisporre sistemi di recupero dei vapori, dispersi durante l'erogazione alla pompa è un problema oggetto di esame da parte dei servizi dell'Unione europea, ai fini di uno specifico provvedimento comunitario, e peraltro attiene ad aspetti già adeguatamente disciplinati dal citato decreto legislativo n. 626/1994 e opportunamente richiamati nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 agosto 1995, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 21 agosto 1995, e dal decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, articolo 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 22 febbraio 1996;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 aprile 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nelle attività lavorative, anche se esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici, alle quali siano comunque addetti lavoratori, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, è vietato l'uso di benzene e di sostanze e preparati contenenti benzene in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica:
a) ai carburanti contemplati dal decreto ministeriale 28 maggio 1988, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;
b) alle sostanze e ai preparati adoperati in processi industriali che non permettono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;
c) alle sostanze e preparati usati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi;
d) ai residui oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1993). L'art. 35 così recita:
"Art. 35 (Impiego del benzene e dei suoi omologhi nelle attività lavorative). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane.
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta giorni dalla comunicazione dei relativi schemi, sono stabiliti, in conformità alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di uso del benzene, del teluene e dello xilene nelle attività lavorative.
3. I recipienti che contegono, per la conservazione o per l'impiego da pare del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono esser etichettati in conformità alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successve modificazioni e integrazioni.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola i divieti d'uso nelle attività lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attività lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi di particolare gravità, fino a lire 9 milioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- La legge 29 maggio 1974, n. 256, concerne la classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
- Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904, reca attuazione della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- Il D.M. 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1994, reca attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339, recanti rispettivamente l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati.
- Il D.M. 28 maggio 1988, n. 214, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988, reca attuazione della direttiva 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina.
- Il D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, reca attuazione delle direttive 75/442/CEE relativa ai rifiuti, 76/403/CEE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e 78/319/CEE relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
- Il D.M. 28 gennaio 1992, pubblicato sul supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1992, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e della Commissione delle Comunità europee.
- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca attuazione delle direttive 88/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, reca: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- Il D.L. 25 marzo 1996, n. 165, recava: "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi nota alle premesse. Il testo dell'art. 2 di tale decreto come modificato dall'art.
2 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, è il seguente:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formaizone scolastica, universitaria e professioanle avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allivei degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) decenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o prevsite in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambietne esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".